Corte di giustizia, Ordinanza C-96/23
Order of the Court (Eighth Chamber) of 6 September 2023. — TL v European Commission. — Appeal – Civil service – Members of the temporary staff – Appraisal report for 2019 – Action for annulment and for damages – Distortion of the evidence – Error of law as to the obligation to state reasons and the legal value of documents internal to the European Commission – Manifest error of assessment in relation to alleged psychological harassment – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Appeal manifestly unfounded. — Case C-96/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente come manifestamente infondato il ricorso di TL contro la sentenza del Tribunale relativa alla sua valutazione di carriera 2019 presso la Commissione. Conferma che la relazione era sufficientemente motivata, che i documenti interni invocati dalla ricorrente non avevano valore vincolante e che non risultava dimostrato alcun errore di diritto o distorsione delle prove. Viene altresì escluso un nesso utile tra le asserite molestie psicologiche e il contenuto della valutazione.
Ricorso per cassazione contro il rigetto di un’azione relativa alla valutazione annuale 2019 di una membro del personale temporaneo della Commissione: la Corte conferma che il ricorso è manifestamente infondato.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto o distorsioni manifeste degli elementi di prova nel ritenere: 1) sufficientemente motivata la relazione di valutazione 2019; 2) non vincolanti i documenti interni della Commissione invocati dalla ricorrente; 3) insussistente un obbligo dell’amministrazione di fissare obiettivi annuali per il 2019; 4) irrilevanti, ai fini dell’annullamento della relazione, le allegazioni di molestia psicologica.
Principio di diritto
La Corte dichiara che un ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando le censure mirano solo a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal Tribunale senza dimostrare una distorsione manifesta degli elementi di prova o un errore di diritto. In particolare, documenti interni della Commissione che contengono mere raccomandazioni o consigli, e non regole di condotta vincolanti pubblicate come tali, non possono fondare un diritto soggettivo alla fissazione di obiettivi o a una motivazione più dettagliata; inoltre, in assenza di un nesso tra le allegazioni di molestia psicologica e il contenuto della relazione di valutazione, il Tribunale può respingere le censure senza dover accertare in modo autonomo l’esistenza della molestia.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 90, paragrafo 2, dello სტატuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 43 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Decisione della Commissione C(2006) 1624/3 del 26 aprile 2006
Valutazione 2019 di un membro del personale temporaneo della Commissione e ricorso per cassazione
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa in sede di impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte. Il ricorso riguarda la valutazione annuale 2019 di TL, membro del personale temporaneo della Commissione europea, e la conseguente domanda di annullamento, connessa a richiesta di risarcimento danni non patrimoniali.
Fatti e procedimento principale
TL aveva impugnato dinanzi al Tribunale la propria appraisal report per il 2019, chiedendone l’annullamento totale o parziale e, in subordine, l’annullamento della decisione del 8 luglio 2021 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della Commissione aveva respinto il reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno morale che sosteneva di aver subito a causa dell’illegittimità della relazione. Il Tribunale, con sentenza del 13 luglio 2022, aveva respinto integralmente il ricorso. TL ha quindi proposto appello alla Corte, deducendo tre motivi principali.
Contesto normativo richiamato
Nel testo sono richiamati:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, base del ricorso in cassazione;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, che consente la decisione con ordinanza motivata quando l’appello è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicato in combinato con l’articolo 184, paragrafo 1, per la statuizione sulle spese;
- l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari;
- l’articolo 43 dello Statuto dei funzionari;
- la decisione della Commissione C(2006) 1624/3 del 26 aprile 2006 sulla tutela della dignità della persona e sulla prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali.
Primo motivo: motivazione della relazione di valutazione e valore dei documenti interni
Con il primo motivo TL sosteneva che il Tribunale avesse distorto gli elementi di prova e commesso un errore di diritto nel ritenere sufficientemente motivata la relazione di valutazione 2019. In particolare, contestava la lettura del secondo commento della relazione e lamentava che non le fossero stati indicati esempi o fatti specifici, né l’identità dei colleghi con cui la cooperazione sarebbe stata difficile. La Corte respinge la censura. Ricorda che il Tribunale aveva letto il commento contestato come un giudizio complessivamente positivo, nel quale si affermava che era "easy to work" con la ricorrente, che era ben integrata nell’unità e manteneva generalmente buoni rapporti con i colleghi, pur evidenziando talune difficoltà occasionali di cooperazione in un contesto più ampio. Da ciò il Tribunale aveva potuto dedurre che non si trattava di un rilievo tale da richiedere esempi specifici o un livello di dettaglio ulteriore per consentire alla ricorrente di comprenderne la portata. Quanto ai documenti interni della Commissione richiamati da TL, in particolare il documento intitolato "Constructive dialogue and fair report: guidance for Reporting Officers", la Corte conferma che il Tribunale li aveva correttamente qualificati come mere raccomandazioni e consigli, privi di forza vincolante. Richiamando la giurisprudenza su Dansk Rørindustri e Ziegler, la Corte ribadisce che occorre guardare al contesto, alla finalità e al tenore del documento per stabilire se esso costituisca una regola di condotta idonea a vincolare l’amministrazione. Nel caso di specie, il documento non imponeva una prassi uniforme né un obbligo di inserire esempi specifici in ogni valutazione.
Secondo motivo: asserita molestia psicologica e incidenza sulla valutazione
Con il secondo motivo TL censurava il Tribunale per non avere accolto le sue doglianze relative a una presunta molestia psicologica, deducendo distorsione delle prove e errore di diritto, anche alla luce della decisione C(2006) 1624/3 della Commissione. La Corte rileva che il Tribunale non aveva in realtà deciso se vi fosse stata o meno molestia psicologica in senso stretto; aveva invece verificato se esistesse un nesso tra gli episodi denunciati e il contenuto della relazione di valutazione. Secondo la Corte, il Tribunale poteva legittimamente concludere che tale nesso non risultava, soprattutto perché i commenti contestati avevano un tenore sostanzialmente positivo e non emergeva da essi un atteggiamento persecutorio del valutatore. Le prove richiamate da TL sono ritenute insufficienti: si tratterebbe di allegazioni generiche e di scambi di e-mail che non dimostrano in modo univoco condotte abusive e ripetute da parte del capo unità, né una compromissione della sua integrazione sociale o un isolamento riconducibile ai commenti della relazione. Anche il riferimento alle conseguenze tipiche della molestia descritte nella decisione C(2006) 1624/3 non convince la Corte, perché il contenuto della valutazione non mostra alcun deterioramento delle relazioni sociali della ricorrente.
Terzo motivo: obbligo di fissare obiettivi per il 2019
Con il terzo motivo TL sosteneva che la Commissione fosse tenuta a fissarle obiettivi formali per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019 e che il Tribunale avesse errato nel negare tale obbligo e nel valorizzare la mancata richiesta di fissazione degli obiettivi da parte della interessata. La Corte conferma la conclusione del Tribunale: i tre documenti interni della Commissione menzionati nella sentenza impugnata non avevano effetti giuridici vincolanti e non potevano dunque fondare un obbligo dell’amministrazione né un legittimo affidamento nel senso invocato dalla ricorrente. Inoltre, il documento relativo alla valutazione 2020 era comunque irrilevante per una controversia riferita alla valutazione 2019. Sul piano fattuale, la Corte osserva che dagli atti non emerge che TL avesse effettivamente chiesto al suo superiore di stabilire obiettivi per il periodo successivo. Le sue lamentele su alcune difficoltà nell’assegnazione dei fascicoli non erano sufficientemente collegate, in modo chiaro e specifico, alla questione della mancata fissazione degli obiettivi annuali.
Ragionamento conclusivo della Corte
Applicando l’articolo 181 del regolamento di procedura, la Corte ritiene che tutti e tre i motivi di appello siano manifestamente infondati. Le doglianze di TL si risolvono, in sostanza, in una contestazione della valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale, senza dimostrare alcuna distorsione manifesta del materiale probatorio o alcun errore di diritto. Di conseguenza, non vi è spazio per cassare la sentenza impugnata.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente il ricorso come manifestamente infondato. Quanto alle spese, decide che TL sopporti le proprie, precisando che l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alla controparte, sicché la Commissione non aveva ancora sostenuto spese nel procedimento di impugnazione.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nel giudizio di impugnazione, la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del Tribunale in assenza di una distorsione manifesta delle prove. I documenti interni di un’istituzione UE hanno efficacia vincolante solo se, per contenuto, finalità e contesto, costituiscono vere regole di condotta; semplici raccomandazioni o linee guida non bastano a imporre obblighi procedurali all’amministrazione né a fondare un affidamento tutelabile. Inoltre, per contestare una valutazione di personale sulla base di presunte molestie psicologiche, occorre dimostrare un nesso concreto tra tali fatti e il contenuto della relazione impugnata.
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