Ordinanza n. 289/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'inserimento in una prova scritta suppletiva successiva al parto e disposizioni del bando che escludono il differimento o lo svolgimento da remoto delle prove
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata al concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami per la copertura di 1.000 posti di infermiere, era stata convocata alla prova scritta fissata per il 7 luglio 2026. In stato di gravidanza, con parto previsto in prossimità della prova, aveva chiesto di essere ammessa a una prova suppletiva da svolgersi in data successiva e idonea a superare il primo periodo di maternità immediatamente successivo al parto. L'ASL ha respinto l'istanza richiamando il bando, che non prevedeva il differimento delle prove né il loro svolgimento da remoto e stabiliva che la mancata presentazione comportasse l'esclusione indipendentemente dalla causa dell'assenza. La ricorrente ha impugnato il diniego e il bando, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. L'Amministrazione ha rappresentato che, durante lo svolgimento delle prove, avrebbe predisposto spazi appositi, misure adeguate e ogni forma di supporto e assistenza consentita alle candidate in gravidanza o allattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Ha ritenuto giustificato il diniego poiché la prova scritta richiede, per garantire la par condicio, la contestualità dello svolgimento tra i concorrenti chiamati a confrontarsi nello stesso momento con la medesima traccia; tale esigenza rende irripetibile la sessione in un diverso contesto temporale. Nel bilanciamento tra la posizione della candidata e l'interesse pubblico al corretto espletamento della procedura, è stato ritenuto prevalente quest'ultimo, in funzione dei principi di imparzialità, buon andamento, regolarità e trasparenza. Il Collegio ha distinto le prove scritte da quelle che non si svolgono contemporaneamente per tutti i candidati, quali prove orali, di efficienza fisica o attitudinali. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha pronunciato respingendo l'istanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e alla gravidanza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la prova scritta può richiedere lo svolgimento contestuale dei candidati, quando essi siano chiamati a confrontarsi nello stesso momento con la medesima traccia, al fine di tutelare la par condicio e la regolarità della selezione.
- La contestualità della prova scritta può giustificare il diniego di una prova suppletiva in data successiva, anche quando l'assenza del candidato dipenda da una condizione personale meritevole di tutela, qualora la sessione sia considerata irripetibile in un diverso contesto temporale.
- Nel bilanciamento tra l'interesse individuale del candidato e l'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura concorsuale, la contestualità della prova scritta è funzionale ai principi di imparzialità, buon andamento, regolarità e trasparenza e può prevalere sulle esigenze di differimento.
- La necessità di contestualità propria della prova scritta non si estende automaticamente alle prove che, per loro natura, non sono svolte contemporaneamente da tutti i candidati, come le prove orali, di efficienza fisica o attitudinali.
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