Risoluzione n. 168 del 30/06/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, in una scissione parziale proporzionale, le perdite fiscali rimaste alla società scissa non sono soggette alle limitazioni dell’art. 173, comma 10, TUIR, e che analogamente non operano limitazioni per la beneficiaria di nuova costituzione proveniente solo dalla scissa. Viene quindi riconosciuto il diritto al riporto delle perdite, escludendo nel caso concreto il rischio di compensazione intersoggettiva e di intento elusivo, ferma restando la possibilità di controllo dell’Amministrazione su eventuali più ampi disegni elusivi.
Disapplicazione norme antielusive su perdite in scissione societaria ex art. 173, comma 10, TUIR
Disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite in una scissione societaria
La risoluzione affronta un’istanza di disapplicazione delle norme antielusive con riferimento a una scissione parziale proporzionale realizzata da ALFA S.p.A. mediante costituzione di ALFA PATRIMONIO S.p.A. L’Amministrazione si pronuncia sul regime del riporto delle perdite fiscali, distinguendo tra perdite rimaste alla scissa e perdite eventualmente trasferite alla beneficiaria.
Fattispecie rappresentata
La società istante descrive una scissione parziale proporzionale stipulata in febbraio 2008 e iscritta nel registro delle imprese nel marzo 2008, con efficacia giuridica e fiscale da tale ultima data. L’operazione sarebbe stata posta in essere per adeguarsi alla normativa comunitaria e nazionale di settore.
Alla data della scissione, ALFA S.p.A. presentava perdite fiscali superiori al patrimonio netto. L’istante evidenzia che il patrimonio netto, pari a un importo indicato come omesso nel testo, risultava negativo dopo la decurtazione dei versamenti e conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Per tale ragione chiede la disapplicazione dell’art. 173, comma 10, del TUIR, sia per la scissa sia per la beneficiaria.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che la scissione non abbia finalità elusive e chiede:
- in via preliminare, di escludere ALFA S.p.A. dall’applicazione dell’art. 173, comma 10, TUIR;
- in subordine, qualora la norma sia ritenuta applicabile anche alla scissa, di disapplicarla ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo il contribuente, la limitazione al riporto delle perdite prevista per le scissioni opererebbe solo per la beneficiaria, in quanto equiparata alla società risultante da fusione o incorporante, e non per la scissa, assimilata alle società fuse o incorporate.
L’istante richiama inoltre la ratio antielusiva della norma, sostenendo che nel caso concreto non vi sarebbe alcun rischio di compensazione intersoggettiva delle perdite, poiché:
- le perdite restano in capo alla stessa società che le ha generate;
- la beneficiaria è una società di nuova costituzione e non deriva dall’unione di organizzazioni diverse;
- l’operazione è stata eseguita per adempiere a uno specifico obbligo di legge;
- l’attività economica da cui derivano le perdite era ancora operativa al momento della scissione, con condizioni di vitalità economica desunte da ricavi e spese per lavoro dipendente ritenute soddisfatte.
Il contribuente osserva inoltre che i modelli dichiarativi e le istruzioni confermerebbero che il quadro dedicato alle scissioni è compilato solo dalla beneficiaria e che le perdite soggette ai limiti dell’art. 173, comma 10, sono quelle trasferite alla beneficiaria o proprie di quest’ultima.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricostruisce il regime delle perdite nelle operazioni di scissione attraverso il rinvio contenuto nell’art. 173, comma 10, TUIR alla disciplina delle fusioni di cui all’art. 172, comma 7, TUIR.
Per le fusioni, il comma 7 prevede che le perdite delle società partecipanti possano essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante nei limiti del patrimonio netto della società che riporta le perdite, risultante dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c., al netto delle ricapitalizzazioni effettuate nei 24 mesi precedenti. Inoltre, il riporto è subordinato alla permanenza di condizioni di vitalità economica, desunte da ricavi e spese per lavoro subordinato.
La ratio della disciplina è indicata nel contrasto al cosiddetto “commercio delle bare fiscali”, cioè a operazioni finalizzate a utilizzare perdite di soggetti privi di reale operatività per abbattere utili imponibili di altri soggetti.
Valutazione dell’Agenzia sulle perdite della scissa
L’Agenzia osserva che, pur essendo la disciplina delle fusioni rilevante come riferimento anche per le scissioni, le due operazioni hanno struttura diversa: la fusione implica aggregazione di soggetti, mentre la scissione comporta la suddivisione del soggetto scisso e solo eventualmente l’unificazione di soggetti diversi nel caso di beneficiaria preesistente.
Nel caso esaminato non si configura, in capo ad ALFA S.p.A., un rischio di elusione legato alla compensazione intersoggettiva delle perdite, poiché la società, dopo la scissione, conserva la titolarità delle perdite da essa stessa generate, che non possono essere compensate con risultati positivi di altri soggetti.
Sulla base del tenore letterale dell’art. 173, comma 10, TUIR, che rinvia alle disposizioni dell’art. 172, comma 7, l’Agenzia ritiene che la posizione della società scissa sia assimilata a quella delle società fuse o incorporate. Di conseguenza, le perdite che restano nella disponibilità della scissa non sono soggette alla speciale disciplina limitativa prevista per le fusioni, poiché non vi è concentrazione soggettiva e non esiste il rischio di indebita compensazione con redditi di una diversa organizzazione.
Ne deriva che, per ALFA S.p.A., le limitazioni dell’art. 173, comma 10, TUIR non operano e la società mantiene integralmente il diritto al riporto delle perdite maturate e non trasferite alla beneficiaria.
Valutazione dell’Agenzia sulle perdite della beneficiaria
L’Agenzia ritiene inoltre che le limitazioni non operino neppure nei confronti di ALFA PATRIMONIO S.p.A., poiché la beneficiaria è stata costituita in occasione e per effetto della scissione e il suo patrimonio proviene unicamente dalla scissa.
Non vi è, infatti, un effetto elusivo nel riporto delle perdite trasferite alla beneficiaria insieme al ramo scisso, in quanto la società beneficiaria di nuova costituzione non è il risultato dell’unione di più organizzazioni, ma la prosecuzione di una preesistente organizzazione che si è divisa in più centri di imputazione. Per ragioni logico-sistematiche, tale nuova soggettività mantiene il diritto a riportare le perdite senza limiti.
Esito e limiti del parere
La risoluzione conclude che:
- per ALFA S.p.A. non si applicano le limitazioni dell’art. 173, comma 10, TUIR alle perdite rimaste in capo alla scissa;
- per ALFA PATRIMONIO S.p.A., beneficiaria di nuova costituzione, non operano parimenti tali limitazioni.
L’Agenzia precisa tuttavia che il parere è reso sulla base della veridicità e completezza dei fatti rappresentati nell’istanza e che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, se l’operazione o atti collegati si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, censurabile ai sensi del comma 1 dello stesso articolo.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione.
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