Ordinanza n. 504/2026 - Palermo, Sezione 2
per l’ottemperanza: al giudicato alla sentenza n. 2821/2020 emessa dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro in data 1.10.2020, notificata con formula esecutiva il 26.4.21, confermata dalla sentenza n. 322/2023 della Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro, notificata il 26.10.2023, passata in giudicato in data 20.08.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione del giudicato relativo al pagamento di differenze retributive e ai conseguenti adempimenti contributivi e fiscali
Esito
La controversia
Il giudizio concerne l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, avente a oggetto il pagamento di differenze retributive in favore dei ricorrenti. Con precedente sentenza, il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e disposto, in caso di perdurante inottemperanza, l'intervento sostitutivo del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo quale commissario ad acta. Dopo l'insediamento del commissario e una prima proroga di sessanta giorni, il commissario ha chiesto un'ulteriore proroga rappresentando che, sulla base dei riscontri dell'assistenza tecnica NoiPA e degli estratti conto contributivi prodotti dalla difesa dei ricorrenti, il versamento delle ritenute di legge a titolo di TFR sulle differenze retributive non risultava correttamente effettuato per alcuni beneficiari e che, per altri, non era stata comunicata la DMA all'INPS, trattandosi di periodi non di competenza. Ha quindi evidenziato la necessità di ulteriori adempimenti correttivi e integrativi, inclusa l'integrazione delle somme già corrisposte per euro 4.020,39, oltre interessi legali e al netto delle ritenute IRPEF. Il termine per l'esecuzione dell'incarico era scaduto il 24 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto condivisibili le ragioni esposte dal commissario ad acta, in quanto erano emerse ulteriori irregolarità o incompletezze negli adempimenti contributivi e fiscali necessari per la piena esecuzione del giudicato. Ha pertanto prorogato di sessanta giorni il termine per la conclusione dell'incarico, con decorrenza dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La pronuncia non definisce nuovamente il merito dell'obbligo risultante dal giudicato, ma assicura al commissario il tempo necessario per completare gli adempimenti correttivi e integrativi. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando quest'ultimo dimostri, con motivazione concreta, la necessità di completare adempimenti correttivi o integrativi indispensabili alla piena esecuzione del giudicato.
- La proroga dell'incarico del commissario ad acta può decorrere dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza che la dispone, anziché dalla data di scadenza del termine originario, quando ciò sia stabilito dal giudice per consentire l'effettiva conoscenza del nuovo termine da parte dell'organo incaricato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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