Sentenza n. 2030/2026 - Milano, Sezione 1
in punto RICORSO PER OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 102/2025, depositata e resa pubblica l’11 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 942/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14 marzo 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 23 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per le annualità lavorate come docente precaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 102/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento della Carta elettronica del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuna annualità lavorata come docente precaria, ed era stato condannato il Ministero ad assegnarle il beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 marzo 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato seguito ad alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi domandato la condanna del Ministero all'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha verificato che la sentenza del Tribunale di Lodi era stata regolarmente notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, consentendo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere inutilmente decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 107 l. 107/2015
È richiamata quale base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari a dare esecuzione al giudicato entro il termine stabilito; in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice può essere disposto il ricorso al pagamento in conto sospeso nei limiti della disciplina applicabile.
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