Sentenza n. 1758/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di Ferrovienord s.p.a. n. reg. uff. U.0012559.27-11-2023, recante “Atto amministrativo di aggiudicazione di procedura di gara per l''''affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete Ferrovienord rami Milano ed Iseo nonché servizi accessori – proc. 0212-2022 – CIG 91528101C1”, trasmesso alla ricorrente il 27 novembre 2023 con comunicazione n. reg. uff. U.0012561.27-11-2023, e di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi: - i verbali delle sedute della commissione giudicatrice; - laddove necessario, il disciplinare di gara, nei limiti meglio specificati nel corpo del ricorso; e per la dichiarazione - di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; - della spettanza alla ricorrente dell'aggiudicazione e del contratto; e per la condanna della resistente a garantirne alla ricorrente la tutela in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale della ricorrente, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile, o in subordine, per equivalente, attraverso il risarcimento del danno nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa; in subordine, alla ripetizione o alla riedizione della procedura; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Gisa il 24/4/2024: del provvedimento di Ferrovienord S.p.A. n. reg. uff. U.0012559.27-11-2023, recante “Atto amministrativo di aggiudicazione di procedura di gara per l''affidamento del servizio di pulizia degli impianti ferroviari, delle sottostazioni elettriche (SSE) e degli ambienti di lavoro sulla rete Ferrovienord rami Milano ed Iseo nonché servizi accessori – proc. 0212-2022 – CIG 91528101C1”, trasmesso alla ricorrente il 27 novembre 2023 con comunicazione n. reg. uff. U.0012561.27-11-2023, e di ogni atto e provvedimento a esso comunque presupposto, consequenziale o connesso, ivi inclusi: - i verbali delle sedute della commissione giudicatrice; - laddove necessario, il disciplinare di gara, nei limiti meglio specificati nel corpo del ricorso; e - gli atti adottati nel corso del subprocedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi condotto ai sensi dell''art. 95, c. 10 del d. lgs. 50/2016, e per la dichiarazione - d''inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; e - della spettanza alla ricorrente dell''aggiudicazione e del contratto; e per la condanna della resistente a garantirne alla ricorrente la tutela (i) in forma specifica, attraverso il subentro nel rapporto contrattuale della ricorrente, che dichiara sin d’ora di avervi interesse e di esservi disponibile, o (ii) in subordine, per equivalente, attraverso il risarcimento del danno nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa; o, in subordine, alla ripetizione o alla riedizione della procedura;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprese le domande introdotte con motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l'aggiudicazione, la valutazione della commissione e la verifica dei minimi salariali. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento di servizi di pulizia e servizi accessori sulla rete Ferrovienord
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di aggiudicazione, i verbali della commissione giudicatrice, il disciplinare di gara nei limiti indicati nel ricorso e, con motivi aggiunti, gli atti del subprocedimento di verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'aggiudicazione e il subentro nel rapporto contrattuale oppure, in subordine, il risarcimento per equivalente o la ripetizione o riedizione della procedura. All'udienza pubblica del 15 aprile 2026, fissata per la verifica dell'interesse, il difensore del ricorrente ha dichiarato che non sussisteva più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che non sussiste più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può comportare l'improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
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