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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32906/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha successivamente comunicato la rinuncia al ricorso in data 21/04/2022, rilevando che il Gip di Catania, il 15/04/2022, aveva emesso nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Decisione resa il 15/07/2022.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 28/02/2022 del Tribunale di Catania che aveva annullato l'ordinanza di misura cautelare (custodia in carcere) emessa dal Gip nei confronti di Salici Gaetano, indagato per reati connessi agli stupefacenti (contestazioni riferite agli artt. 74, commi 1 e 2, e 73, commi 1, 1-bis e 4, del D.P.R. 309/1990, nonché rapporti con le norme penali sugli artt. 110 e 81 c.p.). Il PM chiedeva il riesame dell'annullamento della misura cautelare.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 74, commi 1 e 2

    Norma richiamata quale titolo di reato relativo ad attività illecite in materia di stupefacenti; è stata indicata come capo di imputazione per cui era stata disposta la misura cautelare.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1, 1-bis e 4

    Previsioni sul traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti e sulle relative sanzioni; citata tra le norme penali contestate all'indagato.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato in relazione alla partecipazione al reato (concorso di persone), usato per qualificare la responsabilità penale collegata agli illeciti contestati.

  • Codice penale, art. 81, comma finale

    Norma sul trattamento delle circostanze aggravanti o sulla continuazione (a seconda del contesto), richiamata tra le norme penali pertinenti; nel provvedimento è indicata come parte delle contestazioni, senza ulteriori specificazioni nel testo.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (ad esempio perché è intervenuta una nuova misura che rende inutile il rimedio impugnato), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per perdita dell'interesse.
  • La sopravvenuta emissione di una nuova misura cautelare idonea a realizzare l'obiettivo perseguito dall'impugnazione (es. nuova ordinanza di custodia) può eliminare l'utilità del ricorso precedente e giustificare la rinuncia.
  • La rinuncia al ricorso deve risultare chiara e tempestiva; se proposta prima della decisione del giudice superiore, essa rende inammissibile o improcedibile il gravame per mancanza di interesse concreto.
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non entra nel merito delle questioni sostanziali relative alla correttezza dell'ordinanza annullata, lasciando impregiudicata la possibilità di future impugnazioni o valutazioni su altri atti.
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare tempi e contenuto della rinuncia: se la rinuncia è motivata da un atto che sopperisce all'interesse (es. nuova custodia), va valutata la relazione temporale fra gli atti per capire se la carenza di interesse è effettiva e attuale.

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