Cassazione Civile, Ordinanza n. 37701/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, assunto nel 1999 con contratto a termine poi convertito in rapporto a tempo indeterminato, aveva chiesto la corresponsione dell'elemento distinto della retribuzione (EDR) per il periodo da novembre 2006 a dicembre 2015. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che, secondo il CCNL Poste 1994 e la disciplina richiamata, l'EDR fosse previsto solo per il personale contrattualizzato dell'ex amministrazione postale già in servizio alla data dell'1.1.1993. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 56 del CCNL 1994, del Protocollo di intesa del 31.7.1992, della circolare 855/96, della l. n. 438/1992, nonché degli artt. 36 Cost., 1362, 2094 e 2099 c.c., sostenendo che l'EDR dovesse essere riconosciuto a tutti i dipendenti e che la clausola collettiva dovesse essere interpretata in senso favorevole al lavoratore. Ha inoltre affermato che la previsione nei CCNL successivi confermava l'obbligatorietà della voce retributiva per tutti i datori di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato, in primo luogo, che il ricorso si fondava su una ricostruzione della disciplina collettiva senza che fosse stato depositato il testo integrale del contratto collettivo rilevante, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., a pena di improcedibilità. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque carente di specificità perché non trascriveva le clausole contrattuali, le circolari e il testo del Protocollo di intesa asseritamente mal interpretati e non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla natura transitoria dell'EDR e sulla sua destinazione ai dipendenti già in servizio al 1.1.1993. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
a pena di improcedibilità che al ricorso siano allegati "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"
Nel giudizio di cassazione, quando il motivo investe contratti o accordi collettivi, la loro produzione deve essere integrale e specifica; il mero richiamo o il deposito parziale non soddisfa l'onere e determina improcedibilità.
art. 1363 c.c.
La produzione integrale del contratto collettivo è necessaria anche per consentire l'applicazione del canone ermeneutico sistematico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso era costruito come censura per violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratto collettivo.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il rito camerale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 55 CCNL Poste Italiane 1994
La Corte territoriale lo ha interpretato nel senso che l'EDR rientra tra le componenti retributive transitorie riservate ai dipendenti già in servizio al 1.1.1993.
art. 56 CCNL Poste Italiane 1994
È stato richiamato dal ricorrente come fonte collettiva asseritamente mal interpretata.
Protocollo di intesa del 31.7.1992
È stato evocato dal ricorrente come base dell'obbligo di corresponsione dell'EDR.
circolare 855/96
È stata richiamata come atto interpretativo della disciplina dell'EDR.
l. n. 438 del 1992
È stata richiamata dal ricorrente in relazione al fondamento normativo dell'EDR.
art. 36 Cost.
È stata invocata dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva.
art. 2094 c.c.
È stata invocata per qualificare il rapporto di lavoro subordinato.
art. 2099 c.c.
È stata invocata in tema di determinazione della retribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che deduca violazione o falsa applicazione di contratti o accordi collettivi, il ricorrente deve depositare il testo integrale della disciplina collettiva su cui fonda il motivo; il deposito parziale o il mero rinvio al fascicolo di merito non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Il rispetto del principio di specificità dei motivi richiede la trascrizione, o comunque l'esatta riproduzione nei limiti necessari, delle clausole contrattuali e degli atti richiamati, non essendo sufficiente una critica astratta della soluzione adottata dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura insiste su una regola diversa da quella posta a base della decisione, il ricorso è inidoneo a scalfire la pronuncia.
- Quando una voce retributiva è prevista dalla contrattazione collettiva in funzione transitoria e con riferimento a una platea temporaneamente definita, la sua estensione a lavoratori assunti successivamente dipende dal tenore della clausola e non può essere affermata in via meramente assertiva.
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