Cassazione Civile, Ordinanza n. 21394/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF/II.DD. e IVA 2005 nei confronti di una società immobiliare, rettificando la dichiarazione per maggiori ricavi da cessioni di immobili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio dichiarandolo inammissibile per asserita carenza di specificità dei motivi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 57 d.lgs. 546/1992, censurando la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; (2) vizi di motivazione sull'accertamento dei fatti; (3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 1, comma 265, l. 244/2007; (4) ulteriore violazione di norme in tema di accertamento e deduzione di costi/rimanenze. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che nel processo tributario il requisito di specificità dell'appello va interpretato restrittivamente e che è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, la riproposizione delle difese già svolte in primo grado, quando risulti comunque la volontà di contestare la decisione. Ha quindi cassato la sentenza della CTR nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità dell'appello e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, perché la CTR aveva svolto sul merito solo considerazioni qualificabili come obiter dicta.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia, ma la decisione si è concentrata sulla corretta lettura dell'art. 53 d.lgs. 546/1992
art. 53 d.lgs. 546/1992
la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è di stretta interpretazione; è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle difese già svolte
art. 57 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di specifica interpretazione decisoria
art. 14 disp. prel. c.c.
la norma è evocata per affermare l'interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
art. 1, comma 265, legge n. 244/2007
richiamato nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
artt. 52, commi 4-5, d.P.R. 917/1986
richiamati nei motivi assorbiti, senza decisione nel merito
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in modo restrittivo, poiché costituisce una limitazione eccezionale all'accesso al sindacato di merito.
- L'onere di impugnazione specifica è assolto anche quando l'appellante riproponga in secondo grado le medesime ragioni difensive già poste a base della legittimità dell'atto impositivo, se dall'atto emerge in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile l'impugnazione ma svolge comunque considerazioni sul merito, tali argomentazioni restano obiter dicta e non impediscono che l'eventuale cassazione investa la sola ragione decidendi dell'inammissibilità.
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