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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12029/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente impositore aveva chiesto l'ammissione al passivo di crediti per IVA, ritenute, sanzioni e interessi relativi a un'annualità d'imposta. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo perché nella domanda non era stata indicata alcuna causa di prelazione. L'ente ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo che, poiché la domanda indicava espressamente la natura IVA del credito e il privilegio discende direttamente dalla legge, il credito avrebbe dovuto essere collocato in privilegio. Respinta l'opposizione dal Tribunale, l'ente ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 62, comma 3, d.P.R. 633/1972, assumendo che l'irripetibilità e intangibilità dell'IVA imporrebbero l'ammissione privilegiata del relativo credito; 2) violazione dell'art. 93 l.fall., sostenendo che la specificazione della natura IVA bastasse a far ritenere implicitamente richiesta la prelazione, senza necessità di una espressa indicazione del privilegio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando il decreto del Tribunale di Lecce. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, nel giudizio di accertamento del passivo, la richiesta del privilegio deve essere espressamente formulata nella domanda tempestiva di insinuazione; la successiva indicazione del privilegio in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. o in opposizione integra una mutatio libelli e non una semplice emendatio. La natura IVA del credito non consente al giudice di attribuire d'ufficio il privilegio, in ragione del principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle esigenze di tutela della par condicio creditorum. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa del fallimento.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni

    la domanda di insinuazione deve contenere espressamente la causa di prelazione; la sua omissione non è sanabile successivamente e rende la pretesa privilegiata inammissibile se proposta per la prima volta in opposizione

  • art. 95, comma 2, l.fall.

    le osservazioni al progetto di stato passivo non possono essere utilizzate per introdurre per la prima volta la richiesta di privilegio, perché ciò integra una mutatio libelli

  • art. 98 l.fall.

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo non è consentito far valere per la prima volta un titolo di prelazione non dedotto tempestivamente

  • art. 62, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    la disciplina sostanziale dell'IVA non consente al giudice fallimentare di riconoscere d'ufficio il privilegio se il creditore non lo ha richiesto nella domanda di insinuazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso

  • principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio

    impediscono al giudice di attribuire d'ufficio un privilegio non domandato e tutelano la par condicio creditorum

  • art. 95, comma 2, l.fall.

    l'indicazione del privilegio in sede di osservazioni successive al deposito del progetto di stato passivo è tardiva e non sana l'omissione originaria

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, la richiesta di ammissione in privilegio costituisce elemento essenziale della domanda e deve essere formulata espressamente nell'istanza tempestiva di insinuazione; non basta indicare la natura del credito o il suo titolo sostanziale.
  • La successiva specificazione del privilegio in sede di osservazioni al progetto di stato passivo o in opposizione è inammissibile quando introduce per la prima volta la causa di prelazione, poiché realizza una mutatio libelli.
  • La disciplina sostanziale del credito, anche quando attribuisca al credito una particolare protezione legale, non consente al giudice di riconoscere d'ufficio la prelazione se il creditore non l'ha domandata in modo chiaro e tempestivo.
  • Nel concorso fallimentare, il rigore delle preclusioni processuali è giustificato dalla tutela della par condicio creditorum e dalla necessità di consentire agli altri creditori di conoscere e contestare tempestivamente i titoli di prelazione fatti valere.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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