Cassazione Civile, Ordinanza n. 03957/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda avente ad oggetto il pagamento di una prestazione assistenziale, proposta dagli eredi dell'assicurato dopo un accertamento tecnico preventivo nel quale era stata esclusa la sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna al pagamento ritenendo non provata la qualità di eredi e quindi la legittimazione attiva, nonostante un invito del giudice a integrare la documentazione e il deposito, secondo quanto riferito, di una sola dichiarazione successoria presentata all'Agenzia delle entrate. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse erroneamente valutato il materiale probatorio e ritenuto non dimostrata la loro qualità di eredi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un riesame della valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che non risultava neppure adempiuto l'ordine di integrazione documentale disposto d'ufficio nelle fasi di merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Può essere denunciato in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione comparativa delle prove offerte dalle parti.
La doglianza è inammissibile quando mira a censurare l'apprezzamento del materiale probatorio e la maggiore attendibilità attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, poiché tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.
La violazione della regola sull'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere probatorio tra le parti; non quando si contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove già acquisite.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla incongrua valutazione delle prove, ove ancora ammissibile, si colloca nei ristretti limiti del vizio motivazionale denunciabile ai sensi di tale norma.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul fatto e sulle prove già valutate dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti che le prove siano state valutate in modo non condiviso dalla parte soccombente.
- La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non lo è quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove ritualmente acquisite.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di sostituzione del prudente apprezzamento del giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Quando il giudice di merito dispone un'integrazione documentale e la parte non vi ottempera, la mancanza documentale può legittimare la declaratoria di carenza di legittimazione o di prova del fatto costitutivo dedotto.
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