Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 194/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) derivante da un atto scritto depositato al Consiglio distrettuale di disciplina. Il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica del fatto (calunnia vs diffamazione), la violazione del principio ne bis in idem, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p. (atti/scritti difensivi), varie nullità e violazioni procedurali (tempestività della querela, ordine di assunzione delle prove, contraddittorio), nonché questioni civilistiche relative al risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso e, con riferimento a questo, ha accolto il ricorso. La Corte ha censurato il Tribunale di Bologna per aver escluso l'applicabilità dell'art. 598 c.p. basandosi sulla natura del procedimento (Consiglio dell'ordine) anziché sul ruolo assunto dall'autore dello scritto (parte nel procedimento disciplinare) e sugli altri presupposti della causa di non punibilità. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati (fra cui questioni relative a ne bis in idem, competenza del giudice di pace, tempestività della querela, nullità processuali e mancata rinnovazione dell'istruttoria). Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato e il tema dell'applicabilità dell'art. 598 c.p. deve essere riesaminato secondo i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma applicata per la configurazione del reato di diffamazione; la Corte conferma che la condotta contestata è valutata in termini di diffamazione rispetto alla ricostruzione fattuale e procedurale del caso.

  • art. 598 cod. pen.

    Causa di non punibilità per le offese contenute in scritti e discorsi difensivi davanti alle autorità giudiziarie o amministrative. La Corte ritiene che la sua applicabilità vada valutata non in base alla sola natura dell'organo davanti al quale è prodotto lo scritto, ma in relazione al ruolo dell'autore (se esercita la sua funzione di parte/contraddittore nel procedimento) e agli ulteriori presupposti della norma.

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    Il reato di calunnia originariamente contestato è stato oggetto di archiviazione; la Corte sottolinea che l'archiviazione per calunnia non impedisce la perseguibilità del diverso reato di diffamazione, trattandosi di fattispecie distinte.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione procedurale: le memorie ex art. 415-bis presentate dall'indagato sono state valorizzate dal PM nella richiesta di archiviazione per calunnia; ciò evidenzia l'iter che ha portato alla separazione delle posizioni penali.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (art. 20 e art. 29)

    Richiamato per la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace (art. 20 non richiede l'avviso di conclusione indagini) e per la disposizione sul tentativo di conciliazione (art. 29) che è rimessa alla discrezionalità del giudice, non costituendo motivo di nullità se omesso.

Massime di principio

  • Quando offese sono contenute in atti prodotti nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'applicabilità dell'art. 598 c.p. va valutata in funzione del ruolo processuale dell'autore (se è parte/contraddittore) e della rilevanza funzionale delle espressioni offensive rispetto alla difesa: non è esclusa a priori per la sola natura dell'organo davanti al quale l'atto è depositato.
  • L'archiviazione rispetto a un reato (es. calunnia) non impedisce che il medesimo fatto o atti collegati siano valutati separatamente e perseguibili come altro reato (es. diffamazione), salvo che non ricorra un effettivo travisamento identitario della fattispecie (ne bis in idem va valutato sul medesimo fatto e sulla stessa azione penale).
  • La tempestività della querela va misurata con riferimento al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dell'atto offensivo oggetto del procedimento specifico; atti precedenti, pur simili, costituiscono fatti distinti.
  • Le censure sulle nullità processuali richiedono indicazione precisa del vizio e dimostrazione del concreto pregiudizio: molte irregolarità formali (es. ordine di esame dei testimoni) sono considerate mere irregolarità non sanzionate con nullità automatiche.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e può essere chiesta in cassazione solo se si dimostra l'oggettiva necessità dell'assunzione di prove non già acquisite; la mera richiesta generica non è sufficiente.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve documentare specificamente l'esistenza dei presupposti per invocare la causa di non punibilità (art. 598) e illustrare come le espressioni offensive siano funzionali alla difesa; la Corte valuterà il contesto e il ruolo dell'autore nel procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.