Sentenza del 18/03/2019 n. 850 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Redditi d'impresa - Elementi indiziari - Appunti personali dell'imprenditore - Valenza ai fini del riconoscimento dei costi - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011-2014, contestando, tra l’altro, che l’Amministrazione avesse utilizzato un brogliaccio sequestrato, contenente annotazioni personali dell’imprenditore su entrate e uscite aziendali, per determinare maggiori ricavi senza considerare anche i costi necessari a produrli. In particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 109 del TUIR e 39 del d.P.R. n. 600/1973, nonché vizi di motivazione e di valutazione della prova.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto l’appello della società e ha dichiarato parzialmente illegittimi gli accertamenti, limitatamente alla parte in cui non avevano considerato deducibili i costi indicati nel brogliaccio. Ha ritenuto che, se il documento era attendibile per ricostruire i maggiori ricavi, doveva essere valutato anche per individuare, almeno presuntivamente, i costi relativi all’acquisto di merci e prodotti necessari all’attività di agriturismo, ristorazione, affittacamere, piscina e campi di calcio. I costi devono essere rideterminati applicando una percentuale coerente con il coefficiente medio di redditività del settore. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 109 del TUIR
La deducibilità dei costi deve essere valutata anche quando essi non risultino da documentazione fiscale completa, purché siano desumibili in modo attendibile dagli stessi elementi utilizzati per determinare i ricavi e risultino inerenti all’attività d’impresa.
Art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
Le annotazioni personali e la cosiddetta contabilità in nero possono costituire elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare un accertamento induttivo, salva la prova contraria del contribuente.
Artt. 2709 e seguenti del Codice civile
La nozione di scritture contabili può comprendere anche documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente gli atti d’impresa o rappresentino il risultato economico dell’attività.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza e ragionevolezza impedisce di utilizzare lo stesso documento come prova attendibile dei ricavi e, al contempo, di ignorarlo completamente per la ricostruzione dei costi necessari a produrli.
Art. 116 del Codice di procedura civile
La valutazione delle prove deve essere coerente e complessiva; non è ragionevole attribuire valore probatorio a un documento soltanto nella parte sfavorevole al contribuente.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione utilizza appunti, brogliacci o contabilità informale per ricostruire maggiori ricavi, deve valutarne coerentemente anche le indicazioni relative ai costi inerenti e necessari alla produzione di quei ricavi.
- L’assenza di fatture o di documentazione analitica dei costi non comporta automaticamente la loro irrilevanza: se i costi risultano plausibili e collegati all’attività, possono essere determinati anche presuntivamente o induttivamente.
- Il contribuente che non contesta efficacemente i maggiori ricavi deve comunque poter contestare la ricostruzione del reddito imponibile, chiedendo che siano sottratti i costi fisiologicamente necessari alla produzione dei ricavi accertati.
- L’Amministrazione non può selezionare lo stesso elemento probatorio in modo asimmetrico, valorizzandolo per aumentare i ricavi e ignorandolo per determinare i costi.
- La deduzione presuntiva dei costi richiede comunque che essi siano inerenti, ragionevoli e compatibili con il tipo di attività e con i ricavi accertati; non comporta il riconoscimento automatico di qualsiasi costo indicato dal contribuente.
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