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Sentenza

Sentenza n. 1697/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 278/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 26 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202504586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il docente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 278/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione nell’erogazione della Carta docente per complessivi 1.500 euro. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere erogato il 10 dicembre 2025 quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza civile durante il giudizio, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente. Non residuava quindi alcuna ragione per una pronuncia di merito sull’ottemperanza. Le spese sono state compensate. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorso era privo di procura speciale, ritenuta necessaria ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico

    La disposizione costituisce il fondamento della pretesa sostanziale all’attribuzione della Carta docente, riconosciuta dal giudice civile per gli anni indicati.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il TAR richiama la necessità della procura speciale per il ricorso in ottemperanza e collega alla sua mancanza l’inammissibilità del ricorso, pur dichiarando in dispositivo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La domanda di ottemperanza presuppone uno specifico titolo giudiziale da eseguire e non può proseguire quando la prestazione imposta dal titolo sia stata integralmente soddisfatta durante il processo.
  • Il ricorso per ottemperanza deve essere munito di procura speciale; la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, secondo il richiamo operato dal giudice all’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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