Cassazione Civile, Ordinanza n. 10826/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due società hanno proposto separati ricorsi per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva deciso sui loro ricorsi riuniti avverso sentenze di merito in materia di imposta di registro. La lite originaria riguardava un avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni con cui l’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell’imposta di registro, un’operazione formalmente strutturata come conferimento di ramo d’azienda seguito da cessione di partecipazioni, come cessione di ramo d’azienda, recuperando la maggiore imposta proporzionale oltre accessori. Nel ricorso per revocazione le società hanno dedotto errore di fatto della Corte di cassazione per non avere applicato una sopravvenienza normativa, ossia l’art. 1, comma 1084, L. 145/2018, quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 87, lett. a), L. 205/2017, che aveva modificato l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 nel senso di imporre la qualificazione dell’atto di registro sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali e atti collegati.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il dedotto vizio non integrasse un errore revocatorio: la mancata applicazione dello ius superveniens non rientra nell’ambito dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che riguarda solo errori di fatto percettivi, immediatamente rilevabili e decisivi. Di conseguenza ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per revocazione. Quanto alle spese, non ha provveduto nel rapporto processuale tra una ricorrente e l’Agenzia perché quest’ultima era rimasta intimata, mentre ha condannato l’altra ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti tassativi previsti dalla norma, in combinato con l’art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il rimedio revocatorio è circoscritto all’errore di fatto percettivo; non copre errori di diritto, di giudizio o la mancata applicazione di norme sopravvenute.
art. 20 D.P.R. n. 131/1986
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi
La disposizione, come modificata e poi interpretata autenticamente, è richiamata come disciplina sostanziale invocata dalle ricorrenti; la Corte però chiarisce che la sua pretesa applicazione retroattiva non può essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205/2017
È indicata come la norma che ha modificato l’art. 20 del D.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
È qualificata come norma di interpretazione autentica della modifica dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986; la Corte afferma che la sua mancata considerazione non costituisce errore revocatorio.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio per cui la Costituzione non impone al legislatore altri vincoli, in tema di impugnazioni, oltre alla ricorribilità in cassazione per violazione di legge nei casi previsti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è un rimedio eccezionale e tassativo: può fondarsi solo su un errore di fatto percettivo, non su errori di diritto, di interpretazione o di valutazione.
- La mancata considerazione di uno ius superveniens o di una norma sopravvenuta non integra, di per sé, errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ma semmai un error iuris non deducibile con revocazione.
- Per errore di fatto revocatorio si intende una svista materiale e oggettiva, immediatamente rilevabile, che abbia indotto il giudice a supporre esistente un fatto escluso dagli atti o inesistente un fatto pacificamente provato; l’errore deve inoltre essere decisivo e non riguardare un punto controverso deciso dalla Corte.
- La finalità di stabilità e definitività del giudicato giustifica la limitazione delle impugnazioni straordinarie contro le decisioni di legittimità ai soli casi espressamente previsti dalla legge.
- La sola invocazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole non consente di riaprire, tramite revocazione, il giudizio di cassazione già definito.
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