Sentenza del 02/12/2021 n. 37971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di due pignoramenti presso terzi e di undici cartelle di pagamento; il ricorrente contestava la legittimità dei pignoramenti sostenendo che erano fondati su cartelle di pagamento mai notificate, e censurava la decisione della Commissione tributaria territoriale che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario (rinviando la competenza al giudice ordinario) sull'opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (gli altri motivi sono stati assorbiti), ritenendo fondata la censura sulla giurisdizione. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 13913/2017, la Corte ha affermato che l'opposizione agli atti esecutivi per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento è esperibile davanti al giudice tributario come impugnazione del primo atto che manifesta la volontà di procedere alla riscossione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e dichiarata la giurisdizione della Commissione tributaria provinciale di Milano (ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. a), con rinvio della controversia alla CTP per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1; art. 374 c.p.c., comma 1; art. 617 c.p.c.
Art. 360(1)(1) indicato come base per il motivo di cassazione; art. 374(1) richiamato per l'ammissibilità del motivo di giurisdizione; art. 617 c.p.c. richiamato (nella giurisprudenza) quale norma sul sequestro e pignoramento che integra il quadro per individuare il primo atto impugnabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 1; art. 2, comma 1; art. 59, comma 1, lett. a)
La normativa sulle Commissioni tributarie viene interpretata nel senso che l'impugnazione del "primo atto" relativo all'attività di riscossione (es. la cartella) rientra nella giurisdizione del giudice tributario; l'art. 59(1)(a) è stato richiamato per dichiarare la competenza della Commissione tributaria provinciale.
D.P.R. n. 602 del 1973
L'art. 57 del D.P.R. 602/1973 (sulla cartella di pagamento e le procedure di riscossione) è stato considerato nel quadro normativo che qualifica la cartella come atto prodromico impugnabile davanti al giudice tributario quando la sua notificazione è contestata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite
Sentenza n. 13913 del 5.6.2017
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'opposizione agli atti esecutivi fondata su omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento è esperibile davanti al giudice tributario quale impugnazione del primo atto che manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario, principio applicato dalla Corte nel caso in esame.
Massime di principio
- L'opposizione agli atti esecutivi basata sulla mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento deve essere inquadrata come impugnazione del "primo atto" di riscossione e quindi è normalmente devoluta alla giurisdizione tributaria.
- Se una Commissione tributaria dichiara difetto di giurisdizione su tale opposizione, la Corte di Cassazione può cassare la decisione e dichiarare la competenza del giudice tributario rinviando la controversia alla CTP per decidere nel merito.
- È importante sollevare tempestivamente e chiaramente l'eccezione di incompetenza o la questione di giurisdizione; la mancata discussione può incidere sul corretto inquadramento del ricorso.
- La qualificazione dell'atto considerato 'primo' (cartella di pagamento o altro atto prodromico) è cruciale: se quell'atto manifesta la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario, la relativa impugnazione va al giudice tributario.
- In situazioni analoghe, il contribuente ha uno strumento davanti alla Commissione tributaria per ottenere l'accertamento dell'invalidità/notifica inesistente della cartella e l'annullamento degli atti esecutivi collegati; le eventuali questioni procedurali e di merito saranno poi decise dalla CTP competente.
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