Sentenza n. 794/2026 - Genova, Sezione 1
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza sindacale n. 47 del 20/06/2022, avente a oggetto: “Messa in sicurezza della porzione di carreggiata di via Garibaldi antistante i civici 3-7”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cheli Antonella il 7/07/2023: - della determinazione del Responsabile del Servizio – Area Manutenzioni Rifiuti Patrimonio del Comune di Porto Venere n. 80 del 27 febbraio 2023, notificata in data 11 aprile 2023, recante quale oggetto: “Intervento di somma urgenza Messa in sicurezza di porzione di carreggiata via Garibaldi civv. 3-7 (CUP G27H22002300004): approvazione contabilità finale e cre – liquidazione somme conto finale F.lli Frediani s. r. l. PI 01201120456 (CIG 94153386B5)”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e degli atti allegati, e segnatamente del Conto Finale e della Certificazione di Regolare Esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la messa in sicurezza di una porzione di carreggiata sovrastante un’intercapedine e, con motivi aggiunti, determinazione di approvazione dei lavori eseguiti d’ufficio e della relativa contabilità finale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 47 del 20 giugno 2022, deducendo violazione degli artt. 7 della l. 241/1990 e 54 del d.lgs. 267/2000, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento. Hanno sostenuto che il Comune avesse erroneamente imputato loro la responsabilità del deterioramento della carreggiata, senza considerare che l’area era destinata a uso pubblico, parcheggio, transito e collocazione di cassonetti, e che le cause del dissesto potevano dipendere da vetustà, vizi costruttivi, infiltrazioni e opere realizzate dal Comune. Hanno inoltre contestato la sussistenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, rilevando che l’area era già transennata e le voragini provvisoriamente colmate, nonché l’assenza di un termine finale di efficacia e la mancata partecipazione procedimentale. Con il secondo motivo hanno richiamato una relazione tecnica di parte, secondo cui la struttura avrebbe conservato adeguata capacità statica in assenza di carichi concentrati e le misure provvisorie adottate dal Comune sarebbero state sufficienti. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione comunale di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti d’ufficio, riproponendo le medesime censure in via derivata. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che gli obblighi manutentivi ordinari e straordinari gravassero sui concessionari e deducendo inoltre l’inammissibilità e tardività dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, condannando i ricorrenti in solido al pagamento di 2.500 euro di spese processuali. Il giudice ha ritenuto legittima l’individuazione dei concessionari quali destinatari dell’ordinanza, poiché essi avevano la materiale disponibilità del manufatto e, in base ai titoli concessori, erano tenuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ai fini dell’ordinanza contingibile e urgente non è necessario che il destinatario sia il proprietario né che sia previamente accertata la responsabilità causale del pericolo: è sufficiente una relazione qualificata con il bene che consenta di intervenire tempestivamente. La misura ha natura cautelare e non sanzionatoria, sicché l’eventuale concorso causale del Comune, derivante dall’uso pubblico dell’area o da carenze manutentive, è estraneo al giudizio sulla legittimità dell’ordine e potrà eventualmente rilevare in altra sede. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata l’ordinanza sulla base della perizia comunale, che documentava il grave degrado del solaio, la vetustà, l’ossidazione delle armature, le lesioni e i crolli, nonché le infiltrazioni. Ha escluso che transennamento e riempimento delle voragini fossero misure sufficienti, trattandosi di interventi provvisori incapaci di eliminare le cause strutturali del dissesto. L’attualità del pericolo sussisteva per l’apertura di voragini su una strada destinata al pubblico transito; il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza e l’urgenza può giustificare l’omissione della comunicazione di avvio. Non è stato ravvisato un difetto per la mancata indicazione di un termine finale, poiché, quando la cessazione del pericolo dipende dall’esecuzione dei lavori, l’efficacia dell’ordinanza cessa con l’ottemperanza. Le censure riproposte con motivi aggiunti sono state respinte in quanto dipendenti da doglianze introduttive infondate.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
La disposizione costituisce una delle basi del potere sindacale extra ordinem esercitabile per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza a tutela dell’incolumità pubblica.
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione consente l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità dell’ordinanza quando l’urgenza attuale di tutelare la pubblica incolumità giustifica l’intervento immediato.
art. 26 c.p.a.
Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
Massime di principio
- L’ordinanza contingibile e urgente diretta alla rimozione di un pericolo per la pubblica incolumità può essere indirizzata non soltanto al proprietario, ma anche al soggetto che abbia la materiale disponibilità del bene e una relazione qualificata con esso tale da consentirgli di eseguire tempestivamente gli interventi necessari.
- Poiché l’ordinanza contingibile e urgente ha natura cautelare e non sanzionatoria, la sua legittimità prescinde dall’accertamento della responsabilità soggettiva o causale del destinatario nella produzione della situazione di pericolo; l’eventuale imputazione dei costi o delle responsabilità può essere accertata separatamente.
- Il presupposto dell’urgenza consiste nell’attualità del pericolo al momento dell’adozione del provvedimento; il decorso del tempo dall’insorgenza del dissesto non consuma il potere di ordinanza, se permane una ragionevole probabilità di aggravamento o di verificazione del danno.
- Le misure provvisorie di interdizione dell’area o di tamponamento delle manifestazioni superficiali del dissesto non escludono la necessità e urgenza di un intervento strutturale quando non eliminino le cause del pericolo.
- Quando la cessazione della situazione di pericolo dipende dall’esecuzione degli interventi ordinati e non è predeterminabile, l’ordinanza contingibile e urgente non deve necessariamente indicare un termine finale: l’efficacia cessa con l’ottemperanza e il venir meno del pericolo.
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