Cassazione Civile, Ordinanza n. 41178/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per gli anni 1996, 2000 e 2001, collegata a ritenute alla fonte, recupero di credito d'imposta e recupero di rimborso IVA. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'amministrazione finanziaria, confermando l'annullamento della pretesa. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il giudice d'appello trascurato un preteso giudicato formatosi tra le parti sull'IVA dovuta per il 1996 e azionata con la cartella; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la cartella non fosse impugnabile per vizi attinenti alle pretese impositive. I controricorrenti resistettero con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi carenti di autosufficienza, osservando che nel ricorso non erano stati trascritti né richiamati specificamente il contenuto del giudicato esterno invocato, né i motivi di opposizione alla cartella, impedendo così alla Corte di verificare la fondatezza delle censure senza accesso ad atti esterni. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per la definizione camerale del ricorso
art. 2909 c.c.
invocato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato
art. 324 c.p.c.
invocato dalla ricorrente in tema di giudicato formale
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato per sostenere i limiti di impugnabilità della cartella di pagamento
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza impugnata
art. 2697 c.c.
non citato espressamente, ma il tema probatorio resta estraneo alla ratio
art. 91 c.p.c.
presupposto della condanna alle spese secondo soccombenza, desumibile dalla statuizione finale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione opera un rigoroso onere di autosufficienza: le censure devono contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione, senza rinvio ad atti esterni del processo di merito.
- Quando si deduce un giudicato esterno, il ricorrente deve riportare nel ricorso il testo della decisione asseritamente passata in giudicato; non è sufficiente un mero riassunto sintetico.
- La mancata trascrizione o specifica indicazione del contenuto degli atti e dei documenti posti a fondamento dei motivi rende inammissibile il ricorso, perché impedisce alla Corte di verificare la decisività delle doglianze.
- L'invocazione di vizi relativi al giudicato o all'ammissibilità dell'impugnazione della cartella non può superare il filtro dell'ammissibilità se il ricorso non rende intelligibile il contenuto delle questioni dedotte.
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