Sentenza n. 1561/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto dell'ASP di Trapani di avvio del procedimento di recupero di differenze tariffarie relative al triennio 2007-2009, unitamente alla nota assessoriale di indirizzo e ai prospetti di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'ASP di Trapani aveva avviato il procedimento di recupero di asseriti indebiti tariffari relativi agli anni 2007-2009, in applicazione del D.A. n. 1977/2007, sulla base della nota dell'Assessorato della salute del 22 luglio 2024. Ha sostenuto, tra l'altro, l'inapplicabilità del D.A. n. 1977/2007, l'incompetenza e il difetto di potere, il difetto di istruttoria e motivazione, l'erronea imputazione di somme riferibili a società non consorziate, la prescrizione del credito, la nullità per violazione o elusione del giudicato, l'illegittima estensione dello sconto tariffario del 2 per cento oltre il periodo previsto dalla legge, l'infondatezza e l'erroneità dei calcoli, la lesione del legittimo affidamento, l'illegittimità dell'avvio tardivo del procedimento e, in via subordinata, la mancata compensazione con crediti per prestazioni extra-budget. L'Assessorato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente rapporti di dare-avere tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando precedenti della stessa giurisdizione, il Collegio ha ritenuto che la nota assessoriale del 22 luglio 2024 avesse natura meramente ricognitiva e di indirizzo, priva di autonoma portata provvedimentale, in quanto riferita agli effetti di precedenti pronunce giurisdizionali sugli sconti tariffari applicabili al triennio 2007-2009. Anche gli ulteriori atti assessoriali richiamati sono stati qualificati come atti di indirizzo o interlocutori. Ne consegue che la controversia non riguarda l'an del potere amministrativo, ma soltanto il quantum delle somme eventualmente recuperabili, nell'ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata; essa rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. La deduzione di violazione o elusione del giudicato non modifica il riparto, poiché tale patologia deve essere fatta valere mediante ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.; il giudice della cognizione non può convertire autonomamente l'azione. È stata riconosciuta la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti private non costituite.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
art. 31, comma 4, c.p.a.
La nullità per violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere mediante l'azione di nullità nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Individua il giudizio di ottemperanza quale sede processuale per contestare la violazione o elusione del giudicato.
art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006
È richiamato quale fonte degli sconti tariffari applicabili alle strutture sanitarie convenzionate, la cui applicazione temporale è stata ricondotta al triennio 2007-2009 secondo i precedenti giurisdizionali richiamati.
art. 21-septies l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, ma la relativa doglianza non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione e per inidoneità del giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Quando la controversia tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata riguarda esclusivamente la quantificazione e il recupero di somme nell'ambito di un rapporto di dare-avere, senza una concreta contestazione dell'an del potere amministrativo, essa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Una nota assessoriale che si limiti a ricognire gli effetti di precedenti sentenze e a invitare le aziende sanitarie ad avviare il recupero di somme non ha, di per sé, autonoma natura provvedimentale lesiva; la controversia sui conseguenti importi resta riconducibile al rapporto paritetico tra amministrazione e struttura convenzionata.
- La violazione o elusione del giudicato deve essere dedotta mediante il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo adito con un'ordinaria azione di annullamento non può convertire d'ufficio l'azione né pronunciarsi sulle patologie del giudicato.
- La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.a.
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