Cassazione Penale, Sentenza n. 36177/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego dell'applicazione del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, con la deduzione che la posizione della ricorrente era ancillare rispetto a quella del marito e quindi potenzialmente riconducibile al comma 5; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rapporto tra la detenzione e la cessione dello stupefacente: la ricorrente contestava che si trattasse della stessa partita di droga e che, pertanto, le condotte dovessero essere considerate unitariamente piuttosto che come fatti distinti (si rilevava che parte era stata ceduta, parte era stata gettata nel WC e parte rinvenuta nell'abitazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: sul primo, ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la ricorrente aveva un ruolo attivo e "di importanza vitale" nelle attività illecite svolte in favore del marito (detenuto ai domiciliari), tanto nella cessione di una dose superiore a 2 grammi sia nella detenzione e preparazione di sostanze in casa (con rinvenimento di strumenti e mg 184 di cocaina), giustificando così l'inquadramento ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; sul secondo, ha qualificato la questione come di fatto non sindacabile in sede di legittimità, condividendo la Corte territoriale che le condotte (cessione e detenzione) fossero distinte sotto i profili ontologico, cronologico e psicologico e che pertanto fosse corretta l'applicazione della continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha ritenuto che concorrenti nello spaccio possono essere sanzionati anche per titoli diversi (comma 1 per detenzione e cessione) e che l'eccezione del comma 5 (ruolo ancillare) non si applicava nel caso concreto, viste le prove sulla partecipazione attiva e decisiva della ricorrente.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La responsabilità penale in reati collegati agli stupefacenti può essere diseguale tra concorrenti: soggetti diversi possono rispondere per distinte fattispecie (es. comma 1 e comma 5 dell'art. 73) a seconda del ruolo effettivamente svolto, accertato sulla base delle prove.
- Il beneficio previsto dal quinto comma dell'art. 73 (ruolo ancillare) richiede una valutazione fattuale precisa: non è applicabile se emerge che la persona ha svolto un ruolo attivo e rilevante nelle attività di traffico o preparazione delle dosi.
- La distinzione tra detenzione e cessione rileva non tanto dall'appartenenza alla stessa partita di stupefacente, quanto dalla separazione delle condotte sul piano ontologico, cronologico e psicologico; se le azioni sono materialmente e temporalmente separate, possono integrare reati distinti e dar luogo a continuazione.
- Le questioni di fatto (es. valutazione del ruolo dell'imputato, quantità rinvenute, collegamenti probatori tra atti) sono, di regola, non sindacabili in sede di legittimità salvo profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In procedimenti in Cassazione, le censure devono colpire vizi di diritto o macroscopiche carenze motivazionali: la semplice diversa interpretazione degli elementi di fatto difficilmente è idonea a far accogliere il ricorso.
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