Cassazione Penale, Sentenza n. 4849/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado sostenendo: 1) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni personali, per aver trascurato le concrete caratteristiche dell'arma (un piccolo coltello da 8-10 cm) e per aver valutato infondatamente l'idoneità dei colpi a cagionare la morte; 2) vizio nella determinazione della pena per non aver motivato adeguatamente la fissazione della pena base in misura prossima al doppio del minimo edittale, senza esplicare i criteri soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla qualificazione del fatto, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito circa l'idoneità degli atti a cagionare la morte (tenuto conto della sede delle ferite, del numero e della profondità dei fendenti e della natura dell'arma). Ha invece accolto il motivo relativo alla determinazione della pena, perché la Corte territoriale ha fissato una pena base molto oltre il medio edittale senza fornire la motivazione richiesta dall'art. 133 c.p.; perciò la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello (per nuovo giudizio sulla pena). Il ricorso è stato respinto nel resto.
Norme richiamate
art. 4 legge 110/1975
Norma relativa al porto d'armi, originariamente contestato e poi escluso in sede di merito; la Corte territoriale ha assolto l'imputato da tale capo di imputazione
art. 56 cod. pen.
Disciplina dell'istituto del tentativo; applicata per stabilire la riduzione della pena prevista per il delitto tentato rispetto al consumato (riduzione da un terzo a due terzi)
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio quale riferimento per determinare il trattamento sanzionatorio del tentato omicidio mediante richiamo alla pena prevista per l'omicidio consumato e per calcolare l'intervallo edittale del tentativo
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di cassazione per motivi relativi alla valutazione della prova e della motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura sulla ricostruzione fattuale fosse una diversa rilettura delle prove non idonea a fondare annullamento
art. 125, 533, 546 comma 1 cod. proc. pen.
Richiami procedurali richiamati nel motivo di ricorso (articoli relativi a funzione motivazionale delle decisioni e limiti di impugnazione); la Cassazione ha valutato la correttezza dell'argomentazione di merito alla luce di tali disposizioni
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (elenco dei criteri soggettivi e oggettivi che il giudice deve valutare). La Corte ha richiamato la necessità di motivare specificamente l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale secondo i criteri di cui all'art. 133
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di sintesi nella esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione; menzionata nel procedimento relativo al deposito del ricorso e alla motivazione riassunta
Massime di principio
- La qualificazione tra tentato omicidio e lesioni si basa sulla idoneità oggettiva della condotta a cagionare la morte: rilevano la sede delle ferite (prossimità a organi vitali), il numero e la reiterazione dei colpi, la profondità delle ferite e la natura dell'arma. Contestazioni basate su diversa valutazione fattuale sono difficilmente accolte in Cassazione se non emerge un vizio logico-giuridico nella motivazione
- La Corte di merito può ritenere idonea a cagionare la morte anche l'azione compiuta con un coltello di piccole dimensioni se le circostanze (angolazione, profondità, aree corporee colpite, reiterazione) lo rendono probabile; le valutazioni dei sanitari e la consulenza medico-legale sono fondamentali
- La determinazione della pena che fissi la pena base pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica sui criteri di cui all'art. 133 c.p. (circostanze soggettive e oggettive, funzione rieducativa, retributiva e preventiva): la mancanza di tale articolata motivazione può determinare annullamento parziale e rinvio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione libera delle prove per proporre una diversa ricostruzione dei fatti; le censure devono evidenziare errori logico-giuridici o insufficienze della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Se la Corte di cassazione annulla solo la parte sanzionatoria, la fattispecie sostanziale e la responsabilità penale possono restare intatte, con rinvio ad altra sezione per nuova determinazione della pena
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