Ordinanza n. 290/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Verbale del Consiglio Federale del 29 novembre 2025, pubblicato sul sito della FSI3 in data 15 dicembre 2025 (doc. A) nella parte (punto "5) Assegnazione manifestazioni residue 2026-27") in cui approva le votazioni delle candidature, la graduatoria e assegna, con riserva, l'appalto relativo alla manifestazione “campionati italiani giovanili” 2026-27 a Unichess SSDRL (Delibera n. 125/2025) ; - del Verbale del Consiglio Federale del 20 gennaio 2026, pubblicato sul sito della FSI4 in data 3 febbraio 2026 (doc. B) nella parte in cui esclude dall'appalto l'ASD Circolo Scacchistico Bolognese e assegna definitivamente il suddetto appalto a Unichess SSDRL ("1) Approvazione verbale CF 29 novembre 2025" e correlate delibera nn. 1 e 5 del 2026, nonché "4) Assegnazione definitiva CIG 2026 e 2027" e correlata delibera n. 4/2026) ; - del provvedimento inviato via pec in data 9 febbraio 2026 con cui la FSI ha parzialmente rigettato l'istanza di accesso agli atti dell'ASD Circolo Scacchistico Bolognese inviata in data 19 dicembre 2025; di ogni altro atto presupposto e/o preordinato e/o connesso e/o consequenziale e/o esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi di parte ricorrente; - per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore tra la FSI e Unichess SSDRL; per la condanna ex art. 30 cod.proc.amm. al risarcimento del danno, da quantificarsi in corso di causa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e delibere della Federazione Scacchistica Italiana relativi all'esclusione dell'associazione dalla procedura comparativa e all'assegnazione definitiva dell'organizzazione dei campionati italiani giovanili 2026-2027, nonché parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (federazione sportiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui la Federazione Scacchistica Italiana ha approvato la graduatoria delle candidature, disposto con riserva e poi definitivamente assegnato a un'altra società sportiva dilettantistica l'organizzazione dei campionati italiani giovanili 2026-2027, escludendo la ricorrente. È stato inoltre impugnato il parziale rigetto dell'istanza di accesso agli atti e sono state formulate domande di dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto e di risarcimento del danno. La ricorrente ha sostenuto che la procedura comparativa fosse soggetta al codice dei contratti pubblici, presupponendo la natura della Federazione quale organismo di diritto pubblico e la giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto dubbio che la Federazione Scacchistica Italiana possieda la natura di organismo di diritto pubblico, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con la sentenza n. 5348/2021 in relazione alla FIGC e rilevando che la sentenza del TAR Lazio n. 4100/2018, invocata dalla ricorrente, è stata riformata proprio da tale pronuncia. Da ciò ha tratto la valutazione secondo cui la procedura controversa non sarebbe disciplinata dal codice dei contratti pubblici e la controversia esulerebbe dalla giurisdizione amministrativa, rientrando in quella del giudice ordinario. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce in via definitiva la questione di giurisdizione né le altre domande proposte.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la decisione è stata assunta sulla domanda incidentale di sospensione.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale base della domanda risarcitoria, non esaminata nel merito in questa fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della giurisdizione può essere effettuata in forma sommaria ai fini della decisione sulla sospensione dell'atto impugnato.
- Quando la controversia riguarda una procedura comparativa svolta da una federazione sportiva, l'applicazione del codice dei contratti pubblici presuppone che la federazione possieda i requisiti dell'organismo di diritto pubblico; ove tale qualificazione appaia dubbia, può risultare dubbia anche la giurisdizione del giudice amministrativo.
- La riforma, da parte del Consiglio di Stato, di una pronuncia di primo grado invocata per sostenere la natura pubblicistica di una federazione sportiva esclude che quella pronuncia possa costituire un precedente favorevole nonostante la sua precedente affermazione.
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