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Sentenza

Sentenza n. 5001/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza del giudicato formatosi Sentenza n. 1648/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 16675/2024, pubblicata in data 28/02/2025, e notificata il 06/03/2025.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla Carta elettronica per annualità scolastiche determinate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1648/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il loro diritto a beneficiare, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, della Carta elettronica del valore di € 500,00 annui per gli anni scolastici specificamente indicati per ciascuna ricorrente, oltre interessi. Nonostante la notificazione del titolo e l’intimazione all’Amministrazione, il Ministero non aveva provveduto all’integrale esecuzione. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza dedurre elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata era attestato da certificazione di cancelleria e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso dopo la notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, corrispondendo a ciascuna ricorrente quanto riconosciuto dal giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni e il compimento di tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, determinato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La sussistenza di un giudicato, l’inadempimento dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del titolo e di predisporre, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie che comportano obblighi a carico della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo presso la sede dell’amministrazione; il suo inutile decorso consente l’attivazione dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel giudicato azionato anche alle ricorrenti per le annualità indicate.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia documentalmente attestato, l’amministrazione sia stata ritualmente intimata e il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni della pubblica amministrazione sia inutilmente decorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione puntuale e integrale del comando contenuto nel titolo giudiziale entro un termine determinato, individuando anche gli atti necessari per realizzarlo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare, su istanza della parte, tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, anche quelli eventualmente incidenti sul bilancio dell’amministrazione inadempiente.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza e quelle dell’eventuale funzione commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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