Cassazione Penale, Ordinanza n. 03627/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso in lesioni personali aggravate dall'uso di un oggetto atto ad offendere. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante dell'uso dell'arma impropria, sostenendo che mancasse un nesso di causalità tra le lesioni della persona offesa e l'utilizzo dello strumento, individuato in una gamba del tavolo. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la sentenza impugnata non le aveva negate: le aveva già concesse in primo grado e si era limitata a escluderne la prevalenza sull'aggravante, profilo sul quale il ricorso non si confrontava.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello, dove era stata affermata la continuità tra l'azione violenta iniziale e quella successiva compiuta con la gamba del tavolo, escludendo una scissione in due fasi. Ha ritenuto il secondo motivo aspecifico e privo di interesse, poiché le attenuanti generiche erano già state riconosciute e la decisione di merito aveva affrontato solo il tema della loro prevalenza sull'aggravante. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado; in appello si discuteva solo della loro eventuale prevalenza sull'aggravante, questione che il ricorso non ha efficacemente affrontato.
art. 582 c.p.
Il fatto è stato qualificato come lesioni personali aggravate, nel concorso di persone, con riferimento all'uso di un oggetto atto ad offendere.
art. 585 c.p.
È richiamata l'aggravante dell'uso di arma impropria/oggetto atto ad offendere in relazione alle lesioni personali contestate.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione, senza reale confronto critico, dei motivi già esaminati e motivatamente respinti dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare un tema diverso da quello effettivamente deciso.
- Le doglianze sulla circostanza aggravante dell'uso di un oggetto atto ad offendere devono misurarsi con l'accertamento di merito sulla continuità dell'azione violenta e sul nesso tra la condotta e l'evento lesivo; in cassazione non è consentito chiedere una nuova rivalutazione del fatto.
- La concessione delle attenuanti generiche in primo grado esclude l'interesse a censurare in cassazione un preteso mancato riconoscimento delle stesse; può residuare, semmai, il tema della loro prevalenza o soccombenza rispetto alle aggravanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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