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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8366/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per la presunta violazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 2986/1998, deducendo nullità della sentenza per irregolare costituzione delle parti: il decreto di citazione a giudizio non sarebbe stato validamente notificato all'imputato. Dopo il decesso del difensore di fiducia e domiciliatario, la notifica fu eseguita presso lo studio del difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché secondo le modalità previste dagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., attinenti alla notificazione presso il domicilio eletto e alle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta di notificare

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: essendo sopravvenuto il decesso del difensore domiciliatario, si è trattato di un'impossibilità di notificazione non riconducibile al comportamento del destinatario, per cui non era applicabile la prima parte dell'art. 161, comma 4; dovevano trovare invece applicazione gli artt. 157 e 159. La notifica effettuata presso il difensore d'ufficio è stata considerata insufficiente rispetto all'obbligo di notificare al domicilio eletto. La nullità è stata ritenuta assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.; la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Giudice di pace di Genova in diversa persona fisica, che dovrà effettuare l'adempimento omesso e celebrare un nuovo giudizio

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 2986 del 1998

    Norma del reato per cui era stato condannato l'imputato; la sentenza impugnata riguarda la condanna per tale norma

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Regole sulla notificazione degli atti al domicilio eletto; applicabile quando il domicilio dichiarato risulta valido e la notificazione al domiciliatario non è possibile per cause sopravvenute non imputabili al destinatario

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norme complementari sulle notificazioni e sugli effetti dell'impossibilità di notificare al domicilio eletto; richiamata per le modalità alternative in caso di impedimento

  • art. 161, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione presso il difensore di fiducia o, in alcuni casi, presso il difensore d'ufficio; la Corte interpreta che la prima parte del comma è applicabile solo se l'impossibilità di notificare è collegabile al comportamento del destinatario, mentre se l'impossibilità è sopravvenuta per causa esterna (es. decesso del difensore domiciliatario) devono applicarsi gli artt. 157 e 159

  • art. 97, primo comma, cod. proc. pen.

    Disciplina la nomina del difensore d'ufficio; nel caso di specie il difensore d'ufficio successivamente nominato ha ricevuto l'atto ma ciò non supplisce alla mancata corretta notificazione al domicilio eletto

  • art. 179, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce la nullità assoluta per la mancata notificazione ad un domicilio validamente eletto; la Corte ha ritenuto che tale nullità sia insanabile e possa essere dedotta per la prima volta anche in Cassazione

Massime di principio

  • La morte del difensore domiciliatario costituisce una impossibilità sopravvenuta di notificazione non attribuibile al destinatario e impone l'applicazione degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., non della prima parte dell'art. 161, comma 4
  • La notifica eseguita al difensore d'ufficio dopo il decesso del difensore di fiducia non supplisce automaticamente alla validità della notificazione al domicilio eletto
  • La mancata notificazione ad un domicilio validamente eletto configura nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., che può essere fatta valere anche in sede di legittimità
  • In situazioni analoghe il giudice deve verificare se l'impossibilità di notificare dipenda da cause esterne non imputabili al destinatario; in tal caso occorre adottare le modalità alternative previste dagli artt. 157 e 159 e, in difetto, pronunciare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio
  • È rilevante accertare se l'imputato fosse a conoscenza del cambiamento del luogo dichiarato: l'assenza di tale conoscenza rafforza la necessità di applicare le norme sulla notificazione al domicilio eletto

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