Cassazione Civile, Ordinanza n. 27990/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione a una sentenza del Tribunale che aveva condannato alcuni clienti di un avvocato al pagamento dei compensi professionali e degli interessi moratori. Nell'avviso l'Ufficio aveva tassato sia la sentenza sia alcuni mandati difensivi conferiti all'avvocato, qualificando questi ultimi come atti enunciati ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. L'avvocato aveva impugnato l'avviso limitatamente alla tassazione dei mandati e aveva poi impugnato separatamente la cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'avviso. Nei gradi di merito la CTP aveva annullato l'avviso in toto; la CTR, in appello, aveva invece accolto parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio confermando la tassazione della sentenza e degli interessi moratori, ma escludendo la tassazione dei mandati difensivi per insussistenza dei presupposti dell'art. 22. La CTR aveva inoltre respinto la domanda dell'avvocato di condanna dell'Agenzia per lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione del pagamento, da parte di un coobbligato, dell'intera somma portata dalla cartella; 2) violazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., per il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata dell'amministrazione, che avrebbe insistito nella pretesa nonostante il sopravvenuto pagamento e la conseguente carenza di interesse; 3) il testo della decisione dà conto dell'esistenza di un terzo motivo, ma non ne riporta il contenuto specifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il pagamento effettuato dal coobbligato della somma iscritta a ruolo non determini automaticamente la cessazione della materia del contendere sull'avviso di liquidazione, perché la sopravvenienza dedotta non incide di per sé sul petitum e sulla causa petendi del giudizio relativo all'atto impositivo. Ha inoltre escluso la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., osservando che essa presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del soccombente e che, comunque, nel caso concreto non vi era soccombenza dell'Agenzia in relazione alla pretesa accolta dalla CTR; anzi, la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio sul punto della tassazione della sentenza e degli interessi. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
i mandati difensivi possono essere tassati come atti enunciati solo se ricorrono i presupposti normativi dell'enunciazione; nel caso concreto la Corte dà atto che tali presupposti non sussistevano per i mandati.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cessazione della materia del contendere richiede il venir meno della posizione di contrasto per effetto di un fatto sopravvenuto idoneo a incidere su petitum e causa petendi; il pagamento del coobbligato della somma iscritta a ruolo non la determina automaticamente rispetto all'avviso di liquidazione.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la responsabilità aggravata presuppone un abuso del diritto di agire o resistere in giudizio da parte del soccombente; non basta la sola persistenza della parte pubblica nella propria tesi, specie se non vi è soccombenza sul punto e la pretesa trova un supporto giurisprudenziale non implausibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro di ricorso per il dedotto vizio processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario presuppone un fatto sopravvenuto che elimini realmente il contrasto tra le parti incidendo sul petitum e sulla causa petendi; non è sufficiente un pagamento eseguito da un coobbligato se la lite riguarda ancora la validità e l'efficacia dell'atto impositivo presupposto.
- Il pagamento del debito iscritto a ruolo da parte di un coobbligato non estingue automaticamente l'interesse a contestare l'avviso di liquidazione sottostante, potendo tale circostanza essere fatta valere in sede esecutiva o nei rapporti interni, ma non comportando di per sé la definizione del giudizio sull'atto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede un comportamento processuale abusivo del soccombente; non basta la mera persistenza nella domanda o nella difesa quando la parte abbia un qualche supporto giurisprudenziale e, soprattutto, non ricorra una soccombenza sul punto rilevante.
- Per invocare la tassazione come atto enunciato ex art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986 occorre che l'atto risulti effettivamente enunciato nel provvedimento tassato e non soltanto che ne costituisca presupposto fattuale o logico.
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