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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25986/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riferimento a reati valutati in undici sentenze di condanna, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso per diversi gruppi di fatti (identiche modalità, stessa correa, necessità di programmazione preventiva). La Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione solo per tre coppie di sentenze (nn. 3-4, 7-8, 9-10) e aveva invece negato la continuazione per le coppie nn. 1-2 e 5-6 (oltre ad altri provvedimenti), motivando in particolare con la distanza geografica tra i luoghi e la diversità delle persone offese. La ricorrente impugnava l'ordinanza in Cassazione, denunciando errore di applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., omissione di valutazione degli altri indici (temporalità, modalità e stessa correa), e contraddittorietà rispetto a valutazioni già compiute in sede di cognizione e in pronunce su fatti analoghi riguardanti la coimputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva negato la continuazione per le coppie di sentenze nn. 1-2 e 5-6, rilevando vizi motivazionali. La Corte ha confermato invece l'esito favorevole alla ricorrente relativamente al riconoscimento della continuazione per le coppie nn. 3-4, 7-8 e 9-10. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare, in diversa composizione, la sussistenza della continuazione per le coppie annullate motivando adeguatamente e tenendo conto dei criteri indicati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede di esecuzione; la Corte sottolinea che il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia di valutazione, non può ignorare le valutazioni compiute in sede di cognizione e deve motivare adeguatamente quando discosta tali valutazioni, verificando la sussistenza della continuazione anche per gruppi di reati temporalmente contigui e con altri indici (tipologia, causalità, contiguità spaziale).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato quale principio di riferimento sulla continuazione e sulla determinazione della pena unica; la valutazione della unicità del disegno criminoso si fonda sugli elementi che indicano una programmazione unitaria da parte dell'autore.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Norma procedurale menzionata in relazione alla distribuzione del ricorso alla Sezione competente; non incide sul merito ma sul rito di assegnazione.

  • C. Cost. n. 183/2013

    Riferimento giurisprudenziale su composizione del giudice del rinvio; la Corte precisa che il nuovo esame dovrà essere svolto in diversa composizione come prescritto.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può trascurare le valutazioni già effettuate in sede di cognizione: se intende discostarsene deve motivare puntualmente alla luce delle risultanze processuali
  • La diversità delle vittime non è di per sè ostativa al riconoscimento della continuazione, poiché il progetto criminoso riguarda l'autore e non necessariamente la stessa persona offesa
  • La distanza geografica tra i luoghi di commissione va valutata insieme ad altri indici (temporalità, analogia delle modalità, stessa correa, breve intervallo temporale): da sola non è decisiva
  • Occorre esaminare i reati anche "a gruppi": il lungo arco temporale complessivo non esime dal riconoscere continuazione per blocchi di fatti temporalmente e materialmente contigui
  • Indicatori utili per ritenere la continuità del disegno criminoso: temporalità contigua, identità o analogia delle modalità di esecuzione, medesima correa o partecipazione, stessa tipologia di reato e necessità di preventiva organizzazione
  • Se esistono precedenti decisioni favorevoli su fatti sostanzialmente sovrapponibili (anche in favore di coimputati), il giudice che decide diversamente deve confrontarsi esplicitamente con quelle decisioni e motivarne la divergenza
  • In caso di dubbio o motivazione carente, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio affinché il giudice del merito riconsideri la questione conformandosi ai criteri giurisprudenziali

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