Sentenza n. 13089/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/D1, contestava il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei titoli e ingiustizia manifesta, sostenendo che la Commissione non avesse adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego e avesse motivato in modo apodittico o meramente descrittivo la valutazione delle pubblicazioni. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 120/2016 e gli stessi vizi di eccesso di potere, sostenendo che i giudizi individuali e collegiale fossero irragionevoli, contraddittori, non conformi ai parametri normativi e disallineati rispetto ai giudizi di idoneità espressi nei confronti di altri candidati. Il ricorrente assumeva che una più approfondita valutazione delle pubblicazioni avrebbe condotto a un diverso esito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, rilevando che la Commissione deve valutare titoli e pubblicazioni secondo i criteri e parametri stabiliti dalla legge n. 240/2010, dal d.P.R. n. 95/2016 e dal d.m. n. 120/2016, verificando sia i requisiti oggettivi sia la maturità scientifica del candidato. Nel caso concreto il ricorrente aveva ottenuto una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, pari a due indicatori su tre, e possedeva tre titoli tra quelli selezionati dalla Commissione; tuttavia la Commissione aveva ritenuto la produzione scientifica quantitativamente molto limitata e priva di adeguati elementi di originalità e innovatività, qualificando le monografie come ricostruttive e ricognitive e gli scritti minori come prevalentemente descrittivi e non critici rispetto al quadro normativo. Secondo il TAR, tale motivazione individuava chiaramente le criticità decisive e rendeva ricostruibile l'iter logico seguito, anche alla luce dei giudizi individuali confluiti nella valutazione collegiale. La valutazione sull'originalità, sull'innovatività e sul carattere compilativo delle pubblicazioni appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione ed è sindacabile soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Nessuno di tali vizi è stato ritenuto sussistente. Il giudizio è stato quindi considerato conforme agli artt. 3 e 4 del d.m. n. 120/2016 e adeguatamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 16 l. 240/2010
Prevede il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale quale presupposto per il reclutamento dei professori universitari e demanda alla disciplina attuativa la regolazione della procedura.
d.P.R. 95/2016
Disciplina le modalità e i tempi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e demanda al Ministero la determinazione dei criteri, parametri e indicatori di valutazione.
art. 3 d.m. 120/2016
Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…
Impone alla Commissione di formulare un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, valutando titoli e pubblicazioni e, per la seconda fascia, la maturità scientifica, la qualità e l'originalità dei risultati.
art. 4 d.m. 120/2016
la Commissione deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni produzione scientifica sotto presentate il profilo nonché la continuità della temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, originalità, rigore metodologico, innovatività, collocazione editoriale, consistenza e continuità della produzione e rilevanza nel settore.
art. 5 d.m. 120/2016
accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione
Disciplina la valutazione dei titoli, imponendo l'accertamento dell'impatto della produzione scientifica mediante i parametri obbligatori e del possesso di almeno tre titoli tra quelli previamente selezionati dalla Commissione.
art. 6 d.m. 120/2016
Stabilisce che l'abilitazione è attribuita esclusivamente ai candidati che conseguono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, possiedono almeno tre titoli selezionati dalla Commissione e presentano pubblicazioni complessivamente di qualità elevata secondo i criteri previsti.
art. 3 l. 241/1990
Richiede la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale perché la Commissione aveva indicato le criticità qualitative e quantitative della produzione scientifica e l'iter logico della non idoneità.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il possesso dei parametri e dei titoli oggettivi previsti dalla disciplina non determina automaticamente il conseguimento dell'abilitazione, essendo comunque necessaria una valutazione complessiva della maturità scientifica e della qualità delle pubblicazioni.
- La motivazione del giudizio di non idoneità è sufficiente quando individua in modo chiaro le criticità quantitative e qualitative della produzione scientifica, specificando, anche sinteticamente ma inequivocabilmente, la ritenuta carenza di originalità, innovatività, rigore critico o maturità scientifica.
- Le valutazioni della Commissione sull'originalità, sull'innovatività e sul carattere ricostruttivo o compilativo delle pubblicazioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice con una propria valutazione di merito.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle Commissioni di abilitazione è ammesso in presenza di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, mentre non consente di riesaminare direttamente la qualità scientifica delle opere né di sostituire il giudizio della Commissione.
- Il giudizio collegiale può legittimamente fungere da sintesi dei giudizi individuali, purché esponga le ragioni decisive della valutazione negativa e consenta di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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