Cassazione Penale, Sentenza n. 13555/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Sassari, delle condanne loro inflitte in primo grado per reati connessi alla rapina aggravata e reati contro il patrimonio. Le censure principali erano: a) inutilizzabilità delle intercettazioni (in particolare quelle del 19/09/2015) perché disposte in altro procedimento e dopo la scadenza dei termini; b) errata qualificazione del fatto come rapina (si sosteneva che fosse furto con scasso, mancando la minaccia/dolo di incutere timore); c) carenze probatorie e travisamento delle prove (attribuzione di voci/intercettazioni, collegamenti alle utenze e al veicolo, valenza di elementi a discarico); d) vizi nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e) per Dessì, contestazione della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/75.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla maggior parte degli imputati (Busoiuc, Bararu, Llulla, Gheorghe, Spiridon, Vaduva Florin, Vaduva Danut), ritenendo le censure generiche o manifestamente infondate e confermando le valutazioni di merito (in particolare la qualificazione come rapina per la sussistenza di minaccia implicita desumibile da irruzione violenta, travisamento, esposizione di arnesi atti allo scasso e coordinazione del gruppo). Ha invece accolto il ricorso di Dessì Giuseppe limitatamente alla questione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/75, dichiarandola estinta per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti. Per gli altri ricorrenti è stata confermata la condanna; tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: le censure sono riassunte nei limiti necessari per la motivazione.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina; la Corte conferma che la rapina può essere integrata anche dalla minaccia implicita desumibile da modalità esecutive violente e intimidatorie.
art. 81, 110, 648 cod. pen.
art. 81, art. 110, art. 648 cod. pen.
Riferimenti a concorso di persone (art. 110), circostanze aggravanti ed il reato di ricettazione (art. 648), applicati dai giudici di merito nel complesso fattuale.
art. 405, 406, 407 cod. proc. pen.
art. 405, art. 406, art. 407 cod. proc. pen.
Norme sul termine per le indagini e sulle eventuali proroghe e sui termini diversi per il rito abbreviato; la Corte rileva che l'onere di chi denuncia inutilizzabilità delle intercettazioni è di fornire i documenti e le informazioni specifiche (iscrizione, proroghe, decreto RIT) che dimostrino la scadenza.
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione dei singoli elementi indiziari e la loro valutazione unitaria e logica: la Corte richiama la necessità di esame globale degli indizi.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Causa di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte applica i limiti di specificità e autosufficienza richiesti ai motivi di ricorso in cassazione.
art. 157 e art. 160, cod. pen.
art. 157 e art. 160 cod. pen.
Regole sulla prescrizione dei reati: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (massimo) e ha ritenuto che, in assenza di atti interruttivi, la contravvenzione contestata a Dessì fosse prescritta.
art. 4, L. n. 110/1975
Norma che disciplina la contravvenzione applicata a Dessì; la Corte ha ritenuto estinto questo reato per prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e a versamenti alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno.
Massime di principio
- Contestare l'inutilizzabilità di intercettazioni richiede specificità e documentazione: il ricorrente deve indicare l'atto di iscrizione, la relativa scadenza, eventuali proroghe e produrre i documenti rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile.
- Nel ricorso per cassazione l'eccezione di inutilizzabilità deve altresì illustrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla "prova di resistenza": ossia dimostrare che, eliminato l'elemento contestato, le residue prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
- La qualificazione del fatto come rapina può fondarsi sulla minaccia implicita: condotte quali irruzione violenta, travisamento, esposizione di armi o arnesi atti allo scasso e coordinazione di più autori possono integrare un chiaro significato intimidatorio anche in assenza di violenza fisica diretta.
- La valutazione degli indizi deve essere unitaria e non frazionata: il giudice di merito è legittimato a considerare la concatenazione logico-temporale e la convergenza di elementi indiziari nell'accertamento della responsabilità.
- La determinazione della pena e la decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il diniego può essere motivato anche da un solo elemento negativo prevalente se adeguatamente argomentato.
- Per la declaratoria di prescrizione è necessario calcolare il decorso dei termini dalla data di consumazione e verificare l'assenza di atti interruttivi: se la prescrizione è maturata, la sentenza deve essere annullata nei confronti dell'imputato per quel reato.
- In cassazione i motivi generici, non autosufficienti o che mirano a una rivalutazione dei fatti senza indicare specifici travisamenti motivazionali sono, di regola, dichiarati inammissibili.
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