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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13555/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Sassari, delle condanne loro inflitte in primo grado per reati connessi alla rapina aggravata e reati contro il patrimonio. Le censure principali erano: a) inutilizzabilità delle intercettazioni (in particolare quelle del 19/09/2015) perché disposte in altro procedimento e dopo la scadenza dei termini; b) errata qualificazione del fatto come rapina (si sosteneva che fosse furto con scasso, mancando la minaccia/dolo di incutere timore); c) carenze probatorie e travisamento delle prove (attribuzione di voci/intercettazioni, collegamenti alle utenze e al veicolo, valenza di elementi a discarico); d) vizi nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e) per Dessì, contestazione della mancata declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/75.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dalla maggior parte degli imputati (Busoiuc, Bararu, Llulla, Gheorghe, Spiridon, Vaduva Florin, Vaduva Danut), ritenendo le censure generiche o manifestamente infondate e confermando le valutazioni di merito (in particolare la qualificazione come rapina per la sussistenza di minaccia implicita desumibile da irruzione violenta, travisamento, esposizione di arnesi atti allo scasso e coordinazione del gruppo). Ha invece accolto il ricorso di Dessì Giuseppe limitatamente alla questione della contravvenzione prevista dall'art. 4 L. n. 110/75, dichiarandola estinta per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti. Per gli altri ricorrenti è stata confermata la condanna; tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione: le censure sono riassunte nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte conferma che la rapina può essere integrata anche dalla minaccia implicita desumibile da modalità esecutive violente e intimidatorie.

  • art. 81, 110, 648 cod. pen.

    art. 81, art. 110, art. 648 cod. pen.

    Riferimenti a concorso di persone (art. 110), circostanze aggravanti ed il reato di ricettazione (art. 648), applicati dai giudici di merito nel complesso fattuale.

  • art. 405, 406, 407 cod. proc. pen.

    art. 405, art. 406, art. 407 cod. proc. pen.

    Norme sul termine per le indagini e sulle eventuali proroghe e sui termini diversi per il rito abbreviato; la Corte rileva che l'onere di chi denuncia inutilizzabilità delle intercettazioni è di fornire i documenti e le informazioni specifiche (iscrizione, proroghe, decreto RIT) che dimostrino la scadenza.

  • art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.

    Criteri per la valutazione dei singoli elementi indiziari e la loro valutazione unitaria e logica: la Corte richiama la necessità di esame globale degli indizi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Causa di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte applica i limiti di specificità e autosufficienza richiesti ai motivi di ricorso in cassazione.

  • art. 157 e art. 160, cod. pen.

    art. 157 e art. 160 cod. pen.

    Regole sulla prescrizione dei reati: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (massimo) e ha ritenuto che, in assenza di atti interruttivi, la contravvenzione contestata a Dessì fosse prescritta.

  • art. 4, L. n. 110/1975

    Norma che disciplina la contravvenzione applicata a Dessì; la Corte ha ritenuto estinto questo reato per prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e a versamenti alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno.

Massime di principio

  • Contestare l'inutilizzabilità di intercettazioni richiede specificità e documentazione: il ricorrente deve indicare l'atto di iscrizione, la relativa scadenza, eventuali proroghe e produrre i documenti rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione l'eccezione di inutilizzabilità deve altresì illustrare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla "prova di resistenza": ossia dimostrare che, eliminato l'elemento contestato, le residue prove non giustificherebbero lo stesso convincimento.
  • La qualificazione del fatto come rapina può fondarsi sulla minaccia implicita: condotte quali irruzione violenta, travisamento, esposizione di armi o arnesi atti allo scasso e coordinazione di più autori possono integrare un chiaro significato intimidatorio anche in assenza di violenza fisica diretta.
  • La valutazione degli indizi deve essere unitaria e non frazionata: il giudice di merito è legittimato a considerare la concatenazione logico-temporale e la convergenza di elementi indiziari nell'accertamento della responsabilità.
  • La determinazione della pena e la decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; il diniego può essere motivato anche da un solo elemento negativo prevalente se adeguatamente argomentato.
  • Per la declaratoria di prescrizione è necessario calcolare il decorso dei termini dalla data di consumazione e verificare l'assenza di atti interruttivi: se la prescrizione è maturata, la sentenza deve essere annullata nei confronti dell'imputato per quel reato.
  • In cassazione i motivi generici, non autosufficienti o che mirano a una rivalutazione dei fatti senza indicare specifici travisamenti motivazionali sono, di regola, dichiarati inammissibili.

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