Cassazione Penale, Sentenza n. 39147/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge: la Corte di appello, nel rideterminare la pena dopo aver dichiarato estinti per prescrizione alcuni fatti, non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato; inoltre ha mantenuto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nonostante, in relazione al reato ritenuto più grave (capo B8) commesso il 21.10.2010 e al testo dell'art. 317-bis cod. pen. vigente all'epoca, la pena inflitta (anni 2 e mesi 2) non consentirebbe l'applicazione dell'interdizione perpetua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi dichiarati estinti per prescrizione (A: fatto n. 11; B: fatti 3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-16-17-18-19-20-21-22; F: fatto 3 - seconda parte; G: fatti 3-4; I: fatto 5; N), riconoscendoli estinti per prescrizione. Ha inoltre annullato nel resto la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, con specifica indicazione che la Corte di appello dovrà rideterminare la pena principale e la pena accessoria (anche alla luce della mancata applicazione della diminuzione di un terzo prevista per il rito abbreviato). In pratica: parziale declaratoria di estinzione per prescrizione per i capi indicati; annullamento con rinvio per i residui profili da ricalcolare.
Norme richiamate
art. 317-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento per la determinazione della pena in relazione ai fatti contestati (in particolare al capo B8) e per valutare la compatibilità dell'applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con il quantum della pena inflitta all'epoca del fatto
riduzione di un terzo per il rito abbreviato (norma di legge procedurale)
La Corte ha rilevato che la rideterminazione della pena in sede di appello, dopo aver escluso alcuni reati per prescrizione, doveva tener conto della diminuzione di un terzo prevista per il giudizio abbreviato; la mancata applicazione di tale diminuzione ha determinato l'illegittimità della determinazione della pena principale e ha motivato l'annullamento con rinvio
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito viene emendata (es. estinzione di alcuni reati per prescrizione) ed è necessario rideterminare la pena, il giudice deve applicare tutte le riduzioni procedurali spettanti (tra cui la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato); la mancata applicazione comporta vizio di diritto e può portare all'annullamento con rinvio.
- Se, in sede di impugnazione, la rideterminazione delle pene porta a una situazione in cui alcune condotte risultano estinte per prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quei capi senza rinvio (perché il fatto è estinto).
- Le pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) devono essere determinate in modo coerente con la pena principale e con il quadro normativo vigente al momento del fatto; un evidente squilibrio o l'applicazione non conforme alla legge può richiedere la riforma o la rideterminazione in sede di rinvio.
- Quando la Corte di appello omette di tenere conto di un beneficio procedurale spettante all'imputato, è fondata la doglianza di violazione di legge e la Cassazione provvede ad annullare la decisione, rinviando per nuovo calcolo delle pene.
- In un caso complesso con più capi unificati per continuazione, la correttezza formale del calcolo (pena base, attenuanti, aumenti per continuazione e riduzioni procedurali) è essenziale: errori nel computo danno luogo a censura in Cassazione e a rinnovazione del giudizio sulle misure sanzionatorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39045/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39048/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39097/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39098/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39099/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39100/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →