Sentenza n. 539/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 356/2024 della Corte D’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro, sul riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva accertato il suo diritto, con riferimento a quattro annualità di contratti a tempo determinato, al beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Il giudicato aveva imposto all'amministrazione l'erogazione di un buono elettronico complessivo di euro 2.000,00, oltre agli accessori e alle spese processuali. La sentenza non era stata impugnata, risultava passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero per l'esecuzione. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito prova dell'adempimento del giudicato né la ricorrente ha riconosciuto l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine per proporre l'ottemperanza era rispettato e il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione era decorso senza adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà eseguire il giudicato entro altri 60 giorni, provvedendo anche, se necessario, allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La norma consente di azionare davanti al giudice amministrativo l'esecuzione di un giudicato formato su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l'azione di ottemperanza può essere esaminata nel merito.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.
art. 479 c.p.c.
È richiamato, nel testo vigente dopo le modifiche indicate nella sentenza, quanto alla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento: il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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