Sentenza n. 4266/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) Del Decreto del Direttore dell’USR Lazio decreto prot. nr. -OMISSIS- del 31.10.2024, successivamente conosciuto, con cui “Agli Istituti Superiori Paritari “-OMISSIS-” con sede in Roma, via Tiburtina n. 994, è negata l’autorizzazione al funzionamento delle classi quinte collaterali, relativamente agli indirizzi: - RMTD67500X – Amministrazione, Finanza e Marketing, - RMTD67500X – Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Sistemi informativi aziendali, - RMTL08500Q – Costruzioni, Ambiente e Territorio, - RMTAPV5005 – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio”, Pur trattandosi della prima ed unica classe collaterale richiesta, per ciascun indirizzo, e dovuta per legge ex art. 4.8 DM 83/2008 e pur in presenza di studenti lavoratori, e in ogni caso salvo il riconoscimento della parità per l’indirizzo LICEO SCIENTIFICO - IND. SPORTIVO (già riconosciuto paritario nell’a.s. 20/21 per la sezione A) dell’intero corso B (dalla prima alla quinta) richiesto ed attivato, a partire dall’A.S. 2024/2025, sempre nella sede centrale di -OMISSIS- v. all. 1; C) Del decreto collettivo del Direttore dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- dell’11.10.2024 nella parte in cui non ha esteso la parità scolastica alle classi VB richieste ed attivate per ciascun indirizzo – Sistema Moda – Art. Tessile, Abbigliamento e Moda (Cod. Meccanografico RMTFNG5000); - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Art. Gestione dell’Ambiente e del Territorio (Cod. Meccanografico RMTAPV5005); -VB Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cod. Meccanografico RMTL08500Q); - VB Turismo (Cod. Meccanografico RMTN8V500Q); -VB IT AFM - SIA Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Sistemi informativi aziendali; VB IT AFAM - TUR Amministrazione, Finanza e Marketing – Art. Relazioni Internazionali per il Marketing (cod. Meccanografico RMTN8V500Q) – dalla scuola ricorrente escludendola dall’elenco ivi allegato delle scuole a cui è stata riconosciuta la parità scolastica alle classi V collaterali B in precedenza richieste per il corrente anno scolastico 2024-25, v. all. 2; D) Ove occorra, in parte qua, della nota dell’USR Lazio prot. n. -OMISSIS- del 03.09.2024 relativa agli adempimenti in carico agli istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado della regione Lazio, per l’avvio dell’a.s. 2024/25 e per l’autorizzazione allo sdoppiamento delle classi e/o al funzionamento di classi collaterali, poiché in contrasto con la normativa primaria del settore scolastico, v. all. 3; E) Ove occorra del preavviso di rigetto prot. nr. -OMISSIS- del 16.10.2024, v. all. 4; F) Ove occorra, in parte qua, del D.M. n. 267 del 2007 recante regolamento sulla “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento…”, nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. G) Ove occorra, in parte qua del D.M. n. 83/2008 recante Linee Guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub A), B), C), D) ed E) nelle parti in cui dovessero avallare l’interpretazione adottata dall’amministrazione scolastica regionale del Lazio. H) Nonché, di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- SRL il 2\1\2025: Del decreto del DG dell’USR – Ufficio scolastico regionale del Lazio – Direzione Generale dell’11.12.2024 prot. Nr. -OMISSIS-, recante la mancata autorizzazione all’attivazione delle richieste classi collaterali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi e mancati riconoscimenti relativi all'autorizzazione al funzionamento e alla parità scolastica di classi quinte collaterali, nonché successivo diniego di attivazione delle classi richieste
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che negava l'autorizzazione al funzionamento di classi quinte collaterali relative a diversi indirizzi di istituti superiori paritari, il decreto collettivo che non estendeva la parità scolastica ad altre classi quinte collaterali, una nota sugli adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico e l'autorizzazione allo sdoppiamento o al funzionamento di classi collaterali, nonché gli atti presupposti, inclusi i decreti ministeriali richiamati. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo decreto dell'11 dicembre 2024 recante la mancata autorizzazione all'attivazione delle classi collaterali. Dalla pronuncia non risultano esaminati nel merito i motivi di legittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta idonea a impedire la decisione nel merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo amministrativo da parte del soggetto che lo ha attivato. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui il sindacato giurisdizionale può essere esercitato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e non può proseguire verso una pronuncia di annullamento quando, prima della decisione, la parte dichiari di non avere più interesse. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni applicabili al procedimento.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando interviene prima della decisione di merito.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il soggetto che ha attivato il processo dichiara di non voler più ottenere la pronuncia, poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità di entrambe le domande processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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