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Sentenza

Sentenza n. 1207/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “-a) dell'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione n. 037 2021 90005507 29/000 dell'importo di euro 878.922,24, inviata alla ricorrente mediante pec del 22.12.2021, in riferimento alla cartella di pagamento Agea n. 30020150000008584000, avente ad oggetto “Prelievo latte sulle consegne” per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, notificata alla ricorrente il 16.3.2015; -b) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compreso occorrendo l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n. 03784202200000078001, notificato il 4.2.2022”.

Giustizia amministrativa202200232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento di euro 878.922,24 relativa a prelievi supplementari sul latte per le annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, nonché atti connessi, incluso un pignoramento presso terzi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendo motivi concernenti sia il merito della pretesa sia la procedura di riscossione. In particolare, ha eccepito la prescrizione del credito; ha contestato la determinazione del prelievo per l’annata 2002/2003; ha lamentato il mancato computo di somme già recuperate mediante trattenuta di aiuti agricoli; ha dedotto il difetto di motivazione dell’intimazione; ha contestato la debenza e la quantificazione degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; infine, ha denunciato l’inesistenza della notificazione effettuata da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi. Nel corso del giudizio è emerso che le imputazioni di prelievo relative alle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 erano state annullate dal Consiglio di Stato ai fini del ricalcolo per contrasto con il diritto dell’Unione europea. AGEA, nonostante le ordinanze istruttorie, non ha prodotto la documentazione comprovante il discarico o l’annullamento parziale dell’intimazione.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. L’eccezione di prescrizione è stata respinta: i giudizi instaurati contro gli atti presupposti e contro la cartella di pagamento hanno interrotto la prescrizione, che è rimasta sospesa sino alla definizione dei giudizi, anche se promossi dal debitore e con forma impugnatoria. L’intimazione è stata invece annullata, per invalidità derivata, nella parte relativa alle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, poiché le imputazioni di prelievo presupposte, costituenti il titolo unico e necessario della riscossione, erano state annullate giurisdizionalmente ai fini del ricalcolo. Non era necessaria una distinta impugnazione degli atti successivi, operando l’invalidità caducante; AGEA dovrà riesercitare il potere e procedere al ricalcolo secondo le sentenze di annullamento, computando anche eventuali recuperi non ancora contabilizzati. Il ricorso è stato respinto per la parte relativa all’annata 2002/2003: l’imputazione e la cartella presupposta erano definitive e non potevano essere contestate attraverso l’impugnazione dell’intimazione, salvo vizi propri di quest’ultima. Sono state dichiarate inammissibili le contestazioni relative a recuperi anteriori alla cartella definitiva e agli interessi maturati prima della sua notificazione; è stata ritenuta infondata la censura sui recuperi successivi, non essendo stata provata la loro omessa contabilizzazione. È stata respinta la censura di difetto di motivazione, poiché l’intimazione richiamava l’atto impositivo e la cartella e indicava gli importi accessori. Gli interessi di mora successivi alla cartella sono stati ritenuti dovuti in base alla normativa eurounitaria e nazionale; la contestazione della loro quantificazione è stata dichiarata generica e priva di interesse. Sono stati ritenuti legittimi gli oneri di riscossione. La notificazione PEC non è stata considerata inesistente o invalida in modo preclusivo, poiché la ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’atto e non aveva dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Le spese sono state compensate per peculiarità della controversia e soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 2943 e 2945 c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio; per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione e, nei casi previsti, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    La proposizione di giudizi contro gli atti presupposti interrompe la prescrizione anche quando l’iniziativa proviene dal debitore e il giudizio ha natura impugnatoria; la prescrizione resta sospesa sino alla definizione del giudizio.

  • art. 1, comma 525, l. 228/2012

    La disciplina della riscossione mediante ruolo è applicabile alle quote latte mediante il rinvio alla normativa del d.P.R. n. 602/1973.

  • d.P.R. 602/1973

    La disciplina della riscossione mediante ruolo si applica alle pretese relative alle quote latte; l’annullamento dell’atto impositivo presupposto priva di titolo gli atti successivi di riscossione.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023

    Dopo l’annullamento delle imputazioni di prelievo, AGEA deve procedere al ricalcolo e alla formazione dell’eventuale nuovo titolo sostitutivo.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Esprime il principio, ritenuto applicabile anche nel processo amministrativo in materia di riscossione mediante ruolo, secondo cui l’atto successivo è contestabile solo per vizi propri quando l’atto presupposto sia divenuto definitivo.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo sono tassative; il contrasto con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, annullabilità per violazione di legge e non nullità, salvo che il potere sia fondato su una norma interna incompatibile e disapplicabile.

  • art. 7 l. 212/2000

    L’intimazione di pagamento è sufficientemente motivata quando richiama l’atto impositivo e la cartella presupposti e indica l’importo degli accessori.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione dell’intimazione può essere assolto mediante il richiamo agli atti presupposti già determinativi del debito e mediante la quantificazione degli ulteriori accessori.

  • art. 15 Reg. CE n. 595/2004

    Prevede la debenza degli interessi di mora sulle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Costituisce base normativa nazionale per l’applicazione degli interessi di mora nella riscossione.

  • art. 17 d.lgs. 112/1999

    Riconosce in via generale gli oneri del servizio di riscossione, inclusi quelli correlati alla notificazione degli atti di riscossione.

  • art. 1, commi 15 e 17, l. 234/2021

    La nuova disciplina degli oneri di riscossione si applica agli atti indicati dalla legge; per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi aggio e oneri secondo la disciplina previgente.

  • artt. 156 e 160 c.p.c.

    La notificazione irregolare non comporta automaticamente l’inesistenza dell’atto quando abbia comunque raggiunto il proprio scopo e il destinatario abbia avuto piena conoscenza dell’atto e possibilità di difendersi.

Massime di principio

  • La proposizione di un giudizio, anche da parte del debitore e con forma impugnatoria, contro l’atto presupposto della riscossione interrompe la prescrizione della pretesa creditoria; quando ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 2943 e 2945 c.c., la prescrizione resta sospesa sino alla definizione del giudizio.
  • L’annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo o accertativo che costituisce presupposto unico, immediato e necessario degli atti successivi di riscossione produce l’invalidità caducante di questi ultimi, senza necessità di una loro autonoma impugnazione, quando non residuino nuove valutazioni amministrative o altri autonomi presupposti.
  • L’intimazione di pagamento successiva a un atto impositivo e a una cartella divenuti definitivi non può essere utilizzata per contestare nuovamente l’an o il quantum del debito; è sindacabile soltanto per vizi propri, salvo che il debitore dimostri di avere conosciuto la pretesa impositiva solo attraverso l’atto successivo.
  • Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea determina, di regola, un vizio di annullabilità per violazione di legge e non di nullità; la nullità può configurarsi quando il provvedimento sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto UE e quindi disapplicabile.
  • Un’intimazione di pagamento è adeguatamente motivata quando richiama l’atto impositivo e la cartella che hanno già determinato il debito e indica l’importo degli interessi e degli altri accessori. La contestazione della misura degli interessi deve essere specifica e sorretta da elementi idonei a dimostrare l’erroneità del calcolo.
  • L’irregolarità dell’indirizzo PEC utilizzato per la notificazione non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto o della notificazione quando il destinatario abbia avuto piena conoscenza del provvedimento, lo abbia tempestivamente impugnato e non dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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