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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 2925 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI - Art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Azioni non quotate in borsa, né negoziate nel mercato ristretto, e quote di società non azionarie - Esistenza di bilancio o inventario della società - Autonoma valutazione dell'Amministrazione - Esclusione - Prova di mutamenti successivi o della divergenza tra realtà e dato contabile - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato la rettifica del valore di una partecipazione del 50% nella società F.lli B. & C. s.n.c., compresa nell'attivo ereditario. L'Ufficio sosteneva che fosse legittimo rideterminare il valore della quota, anche disconoscendo alcune poste contabili, tra cui un fondo di ammortamento. Contestava inoltre la qualificazione del bene ereditario come semplice credito di liquidazione e la conseguente asserita non rettificabilità del relativo valore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 34 del d.lgs. n. 346 del 1990, il valore della partecipazione non quotata deve essere determinato proporzionalmente sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato. Tale dato è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, che non può procedere a una valutazione autonoma, salvo dimostrare la non veridicità del dato contabile oppure considerare mutamenti intervenuti tra l'approvazione del bilancio e l'apertura della successione. Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva rilevato che l'Ufficio non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'inaffidabilità della contabilità societaria. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per la sua incidenza su accertamenti di fatto; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La precedente affermazione sulla non rettificabilità del credito di liquidazione è stata ritenuta errata, ma non era sufficiente a modificare l'esito finale.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Per le quote di società non azionarie [...] il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti.

    Il valore delle partecipazioni non quotate deve essere calcolato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o inventario regolarmente formato. Il dato contabile vincola contribuente e Amministrazione, salvo aggiornamenti per mutamenti successivi o prova della sua non corrispondenza alla realtà.

  • Art. 34, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    L'ufficio può tenere conto anche degli accertamenti relativi ad altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

    La norma disciplina l'accertamento del valore dei beni ereditari e, per le partecipazioni societarie, richiama il criterio previsto dall'art. 16, lett. b), consentendo all'Ufficio attività istruttorie e l'utilizzo di altri accertamenti fiscali.

  • Art. 112 c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare ultrapetizione della sentenza regionale, ma la questione è rimasta assorbita poiché la decisione è stata confermata sulla base dell'insufficienza della rettifica rispetto ai dati contabili.

  • Art. 2289 c.c.

    È stato richiamato in relazione al diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto nella società di persone, ma la Corte non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente la questione.

  • Artt. 15, 21, 22 e 23, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Sono richiamati nel quadro dei criteri per la determinazione del patrimonio netto e per il computo delle passività rilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni.

Massime di principio

  • Per le partecipazioni non quotate trasferite per successione o donazione, il criterio ordinario è il valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o inventario regolarmente redatto e vidimato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire autonomamente il dato contabile con una propria stima del patrimonio societario: deve indicare e provare elementi concreti di inattendibilità o di divergenza dalla realtà.
  • È possibile aggiornare il valore contabile quando siano intervenuti mutamenti patrimoniali tra la data del bilancio e la data della successione, ma tali mutamenti devono essere specificamente individuati e dimostrati.
  • La contestazione dell'Amministrazione deve confrontarsi puntualmente con il bilancio e spiegare perché determinate attività o passività non rappresentino correttamente il patrimonio netto; una rettifica generica o assertoria è vulnerabile.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere una diversa lettura dei fatti o della contabilità: occorre censurare adeguatamente la motivazione e rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso.
  • Anche se una motivazione secondaria della sentenza è errata, la decisione può restare ferma quando la ratio principale, correttamente fondata sull'assenza di prova dell'inaffidabilità dei dati contabili, è sufficiente a sostenerla.

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