Cassazione Penale, Ordinanza n. 05628/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Con ordinanza del 19 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso da una sentenza divenuta irrevocabile il 27 aprile 2017. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la revoca sarebbe stata fondata su una pretesa mancata annotazione nel casellario della decisione contenente il beneficio; la Corte rileva però che tale circostanza non è dimostrata ed è comunque irrilevante rispetto alla motivazione del provvedimento, che si basava sul passaggio in giudicato di altra sentenza relativa a fatto commesso durante il periodo di osservazione di cinque anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non correlato, in diritto, alle ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. La doglianza relativa alla mancata annotazione nel casellario è stata ritenuta sia non provata sia irrilevante rispetto al decisum del giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in via equitativa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non sono correlate, in diritto, alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Una doglianza fondata su un fatto non dimostrato e comunque irrilevante rispetto alla motivazione della decisione non può sorreggere il ricorso per cassazione.
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, è decisivo verificare se l'ulteriore sentenza passata in giudicato riguardi un fatto commesso nel periodo di osservazione rilevante ai fini del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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