Cassazione Penale, Sentenza n. 19318/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla conferma della quantificazione della pena (la Corte avrebbe indicato per errore il rito abbreviato e la pena di 6 mesi nel dispositivo, rendendo impossibile verificare l'iter logico della conferma della pena impugnata); 2) vizio di diritto con riferimento all'art. 628 c.p. (rapina impropria), sostenendo che la violenza si sarebbe manifestata in momento successivo e distinto rispetto al furto, dunque non integrando la rapina; 3) violazione di legge con riguardo all'aggravante delle "più persone riunite", perché le condotte sarebbero state poste in essere separatamente da due imputati e nei confronti di persone diverse; 4) contraddittorietà della motivazione in ordine alla riduzione della pena per le attenuanti generiche, lamentando l'assenza di argomentazione concreta circa la conferma della misura di afflizione disposta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiarò il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rilevò che l'errore materiale del riferimento al rito abbreviato e alla indicazione di 6 mesi era un mero refuso che non ha inciso sulla chiarezza della motivazione, la quale ha adeguatamente trattato la doglianza e confermato la congruità della pena richiamando l'art. 133 c.p. e la gravità della condotta. Sul secondo motivo confermò la qualificazione di rapina impropria richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la violenza o la minaccia non devono essere interpretate in senso rigidamente simultaneo rispetto alla sottrazione purché vi sia un'unitarietà dell'azione volta ad assicurare l'impunità o l'impossessamento delle cose sottratte. Il terzo motivo fu ritenuto precluso perché la questione relativa all'aggravante delle "più persone riunite" non era stata dedotta in appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione. Il quarto motivo fu ritenuto infondato o precluso: la Corte osservò che la difesa non aveva contestato specificamente in appello gli effetti della prevalenza delle attenuanti sulla aggravante e che la valutazione del giudice di merito sulla misura della riduzione è ampiamente discrezionale e può essere resa anche con formule sintetiche (es. "si ritiene congruo"). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina)
La Corte interpreta la rapina impropria in senso consolidato: la violenza o la minaccia non devono essere strettamente contemporanee alla sottrazione ma possono intervenire anche successivamente o in luogo diverso purché mantengano l'unitarietà dell'azione volta a impedire la riconquista della cosa o assicurare l'impunità.
art. 628 commi 2 e 3 cod. pen. (aggravanti)
L'aggravante della "più persone riunite" richiede una specifica deduzione in appello per poter essere riesaminata in Cassazione; se non dedotta in appello è preclusa la relativa censura in sede di legittimità.
art. 133 c.p. (criteri per il giudizio di applicazione della pena)
Il giudice di merito ha il potere discrezionale di bilanciare le circostanze attenuanti e aggravanti applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato tali criteri nel valutare la personalità del reato e dell'imputato.
art. 23 comma 8 DL 137/2020 (requisitoria PG)
Richiama la facoltà del Pubblico Ministero di trasmettere una requisitoria scritta nelle ipotesi previste dal decreto; nel caso il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sulla base della "doppia conforme" e della natura riproduttiva dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen. (spese e ammende)
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato la somma in Euro 3.000.
Massime di principio
- Un refuso formale nel dispositivo (es. errore numerico o riferimento improprio al rito) non rende automaticamente invalida la decisione se dalla motivazione complessiva emerge chiaramente la logica e l'argomentazione che giustificano la decisione.
- Per la rapina impropria non è necessaria la perfetta contemporaneità temporale tra sottrazione e violenza/minaccia: è sufficiente l'unitarietà dell'azione diretta ad assicurare l'impunità o il possesso del bene sottratto, secondo orientamenti consolidati della Cassazione.
- Questioni sostanziali o aggravanti non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: la Cassazione non riesamina punti che non siano stati devoluti al giudice d'appello, salvo profili di ordine pubblico espressamente esaminabili d'ufficio.
- Le valutazioni del giudice di merito in ordine alla misura della pena e all'applicazione delle attenuanti hanno ampia discrezionalità; la motivazione può essere anche sintetica purché idonea a mostrare il criterio logico seguito (es. formule come "si ritiene congruo" sono ammesse).
- La Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione, ma non è sede per una rivalutazione globale del giudizio di fatto o per ottenere una ritrattazione probatoria già compiuta nei gradi precedenti.
- Le doglianze che si limitano a riprodurre e reiterare le stesse posizioni già avanzate in appello, senza mostrare vizi di diritto evidenti o carenze motivazionali, difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
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