Sentenza n. 1612/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento Prot. n.-OMISSIS- emesso in data 13.06.2022 e comunicato il 26.11.2024, col quale il Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: del provvedimento Prot. n.-OMISSIS- emesso e comunicato in data 28.03.2025 dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano di conferma del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di conferma del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, fondato sulla ritenuta non autenticità dei timbri di estensione della validità del passaporto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione, deducendo difetto di motivazione per omessa valutazione della documentazione prodotta, violazione del principio di buona fede dell’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e violazione delle garanzie partecipative previste dall’art. 10-bis della medesima legge. Dopo la sospensione cautelare del primo provvedimento, la Prefettura ha adottato un nuovo atto di conferma del rigetto, ritenendo non autentici i timbri apposti sul passaporto egiziano per estenderne la validità oltre la scadenza originaria. Il ricorrente ha impugnato il nuovo atto con motivi aggiunti, deducendo difetto di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti di accesso alla procedura, come rappresentati nella memoria ex art. 10-bis l. n. 241/1990, violazione della ratio dell’art. 103 d.l. n. 34/2020 e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Ha sostenuto di non essere responsabile della falsità, di essere stato vittima di una truffa presso il Consolato egiziano di Milano, di avere presentato querela e di avere prodotto, prima dell’adozione dell’atto, un nuovo passaporto in corso di validità. Ha inoltre dedotto che la falsità riguardava soltanto i timbri di proroga del documento e non l’identità del richiedente né requisiti sostanziali per il rilascio del titolo di soggiorno.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originariamente impugnato era stato sostituito dal successivo atto prefettizio di conferma del rigetto. Il ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha ravvisato un difetto di istruttoria, rilevando che la Prefettura non aveva adeguatamente considerato né la denuncia-querela presentata dal ricorrente, con la quale egli aveva rappresentato di essere stato vittima di una truffa, né la produzione tempestiva di un nuovo passaporto in corso di validità. La buona fede del richiedente non poteva essere considerata irrilevante, in assenza di elementi idonei a dimostrare che la falsità dei timbri incidesse sull’identificazione del lavoratore o sugli altri requisiti richiesti per il rilascio del titolo di soggiorno. Il giudice ha quindi ritenuto non pertinenti, alla luce delle circostanze concrete, le norme e i principi giurisprudenziali richiamati dall’amministrazione e ha annullato il provvedimento del 28 marzo 2025. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di buona fede e collaborazione dell’amministrazione impone di considerare le circostanze rilevanti rappresentate dall’interessato, inclusa la sua possibile estraneità alla falsificazione documentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative e il contenuto della memoria difensiva presentata dall’interessato devono essere effettivamente esaminati dall’amministrazione.
art. 103 d.l. n. 34/2020
La disciplina dell’emersione dal lavoro irregolare deve essere applicata tenendo conto dei presupposti effettivi della procedura e della rilevanza concreta della documentazione prodotta.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento richiede un’istruttoria adeguata e una valutazione effettiva degli elementi rilevanti prima del diniego della procedura di emersione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio, previo avviso alle parti, la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla sostituzione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In una procedura amministrativa fondata sulla documentazione identificativa dello straniero, la non autenticità di alcuni elementi del documento non giustifica automaticamente il rigetto quando l’amministrazione non dimostri che tale falsità incida sull’identità del richiedente o sugli altri requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
- L’amministrazione incorre in difetto di istruttoria quando omette di valutare una denuncia-querela con cui l’interessato rappresenti di essere stato vittima di una falsificazione o truffa documentale e produca tempestivamente un documento successivo valido.
- La buona fede del richiedente costituisce un elemento rilevante nell’istruttoria e non può essere esclusa o considerata irrilevante senza una valutazione concreta delle circostanze che escludano la sua responsabilità nella falsificazione documentale.
- La sostituzione dell’atto originariamente impugnato con un nuovo provvedimento avente il medesimo oggetto determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo, mentre le censure relative al nuovo atto possono essere esaminate mediante motivi aggiunti.
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