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Sentenza

Sentenza n. 5995/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto definitivo, avente ad oggetto le transazioni di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, RIDAB n. 004441 del 18.01.2010, trasmesso a mezzo pec in data 27 Settembre 2022 e per la declaratoria del diritto di esso ricorrente ad essere ammesso alla stipula della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora a quest'ultimo venisse riconosciuto il diritto a beneficiare della transazione di cui alle leggi 29 Novembre 2007, n. 222 e 24 Dicembre 2007, n. 244, nonché in estremo subordine per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno, anche in termini di perdita di chance, per non aver potuto, il ricorrente, usufruire dell'equa riparazione ex art. 27-bis L. 114/2014, con riserva di avanzare anche ulteriore domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento assunto dal Ministero della Salute, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202216084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto definitivo della domanda di ammissione alla transazione prevista dalle leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto definitivo, chiedendo l'annullamento dell'atto, la declaratoria del diritto alla stipula della transazione prevista dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 e, in subordine, il risarcimento del danno, anche per perdita di chance, per non aver potuto usufruire dell'equa riparazione prevista dall'art. 27-bis della legge n. 114/2014. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 19 marzo 2026, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia al ricorso era irrituale, perché non rispettava le prescrizioni dell'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., e quindi non poteva determinare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La dichiarazione del ricorrente è stata quindi valutata come elemento univoco della perdita dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    Le prescrizioni formali sulla rinuncia al ricorso devono essere rispettate affinché possa essere pronunciata l'estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia irrituale può costituire, quale comportamento univoco della parte, prova della sopravvenuta carenza di interesse e fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 27-bis l. 114/2014

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'equa riparazione che il ricorrente assume di non aver potuto conseguire; la sentenza non esamina nel merito tale pretesa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso che non rispetta le formalità previste dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • Una rinuncia irrituale, unitamente al comportamento processuale della parte, può costituire fatto o atto univoco dal quale desumere, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse è rilevabile quando il comportamento processuale del ricorrente dimostri in modo univoco che egli non intende più ottenere una pronuncia sulla domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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