Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25058/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo all'anno d'imposta 2014, con recupero di maggiore accisa e irrogazione di sanzioni, emesso a seguito di PVC per l'asserita indebita applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/2012 nei mesi di giugno-settembre 2014. L'Ufficio ha contestato l'omessa trasmissione mensile dei dati sui consumi, ritenuta requisito per fruire del regime agevolato. La società ha resistito sostenendo di aver trasmesso regolarmente i dati e comunque che l'omissione non comportasse decadenza dal beneficio, oltre a contestare le sanzioni. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 132 c.p.c., lamentando adesione acritica a un precedente di merito senza esplicitazione del percorso argomentativo; con un secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/2012, sostenendo che la comunicazione mensile sia condizione necessaria per l'agevolazione e che il giudice di merito non avesse indicato su quali prove avesse fondato l'affermazione di corretto utilizzo del beneficio fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata: il giudice d'appello aveva richiamato un precedente di merito senza riportarne il percorso argomentativo né spiegare in modo autonomo le ragioni della decisione, limitandosi ad adesione acritica e a formule apodittiche. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma che impone la motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è stata ritenuta integrata dalla motivazione meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito essenziale della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che il requisito non fosse rispettato.

  • art. 3-bis, comma 4, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Norma sostanziale oggetto del secondo motivo; l'Ufficio sosteneva che la comunicazione mensile dei consumi sia condizione necessaria per fruire dell'aliquota agevolata.

  • art. 3-bis, comma 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Richiamato come disposizione che prevede il regime agevolato correlato ai consumi di energia elettrica.

  • art. 52, comma 3, lett. f), TUA

    Indicata come previgente base normativa del beneficio agevolativo richiamato nella controversia.

  • art. 26 aprile 2012, n. 16

    Citata nel testo come legge di conversione del d.l. n. 16/2012.

  • Cass., Sez. U., 7 aprile 1994, n. 8053

    Richiamata per definire il vizio di motivazione apparente, configurabile quando il percorso logico del giudice di merito risulti incomprensibile.

  • Cass., Sez. V, 6 luglio 2022, n. 21443

    Richiamata per escludere che vi sia motivazione per relationem quando non siano indicate le ragioni della decisione richiamata né il percorso critico seguito dal giudice.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice di merito richiama un precedente o formule generiche senza rendere comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito per decidere la controversia.
  • Non è sufficiente, ai fini del rispetto del minimo costituzionale della motivazione, un mero richiamo a un precedente di merito o al "contesto degli atti di causa" se mancano l'analisi concreta degli atti e l'esplicitazione delle ragioni decisive della decisione.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il provvedimento richiamato è effettivamente individuato e se la sentenza che vi aderisce ne riproduce o rende percepibili le ragioni, così da consentire il controllo sulla decisione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per nullità della sentenza impugnata, gli altri motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.