Ordinanza n. 1359/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un diniego amministrativo fondato anche sulle conclusioni del Comitato per i minori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità del diniego amministrativo in relazione al parere del Comitato per i minori stranieri, in particolare sostenendo che l'assenza del parere, pur debitamente richiesto, non avrebbe potuto fondare il diniego. L'appello contestava quindi la valutazione cautelare negativa compiuta dal TAR e mirava alla riforma dell'ordinanza di rigetto della sospensiva. Il testo richiama inoltre un precedente per guida in stato di ebbrezza quale elemento valutato dall'amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello e confermato il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR. Il Collegio ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito elementi idonei a mettere in discussione le conclusioni del parere del Comitato per i minori stranieri. Ha inoltre osservato che, anche aderendo alla tesi secondo cui l'assenza del parere, pur richiesto, non sarebbe stata sufficiente a fondare il diniego, appariva improbabile che il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso; tale circostanza rileva ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Nella valutazione cautelare ha avuto rilievo anche il precedente per guida in stato di ebbrezza, ritenuto non privo di significato. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale prospettato non conduce all'annullamento quando risulti improbabile che il contenuto dispositivo del provvedimento avrebbe potuto essere diverso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice d'appello valuta sommariamente la consistenza delle censure e può confermare il rigetto della sospensiva quando l'appellante non offra elementi idonei a mettere in discussione le valutazioni poste a base del provvedimento amministrativo.
- Anche qualora l'assenza di un parere previamente richiesto integri un vizio procedimentale, il vizio non giustifica l'annullamento quando, sulla base degli elementi disponibili, risulti improbabile che l'amministrazione avrebbe adottato un contenuto provvedimentale diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di un diniego amministrativo relativo alla posizione di uno straniero, un precedente per guida in stato di ebbrezza può assumere rilievo quale elemento significativo del quadro valutativo complessivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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