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Ordinanza

Ordinanza n. 2405/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto adottato con comunicazione del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. 267769 del 27 novembre 2025 “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; e della graduatoria con esso approvata definitivamente, nella parte in cui hanno collocato le domande della società ricorrente in posizione deteriore rispetto a quella loro spettante, così escludendole dalla fruizione del contributo; - se ed in quanto occorrer possa, dell'avviso del 20 novembre 2025 di avvenuta pubblicazione, all'esito del sorteggio, della graduatoria finalizzata a determinare “l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice”; - dei verbali descrittivi delle attività compiute dalla Commissione giudicatrice, benché oggi non conosciuti e con riserva di formulazione di motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la graduatoria definitiva e i relativi allegati, nella parte in cui hanno collocato la domanda di finanziamento della società (domanda n. 49939) in posizione deteriore rispetto a quella spettante secondo la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis della procedura, come indicati nell'Avviso pubblico 2024. NONCHE', AI SENSI DELL'ART. 116 CPA, PER L'ANNULLAMENTO del diniego maturato in data 8 gennaio 2026, opposto per silentium dal Ministero del Turismo sulla istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 9 dicembre 2025 e del provvedimento in data 16 gennaio 2025 che ha solo formalmente accolto, tardivamente, l'istanza di accesso agli atti, senza comunque rendere attualmente ostensibili i documenti amministrativi richiesti. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere, tramite presa visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con la predetta istanza di accesso agli atti E PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE alla esibizione dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI SPA il 13 febbraio 2026: per l’annullamento degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso RG n. 1272/2026;

Giustizia amministrativa202601272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di concessione e impegno del contributo e graduatoria definitiva della procedura di finanziamento, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata collocata in posizione deteriore ed esclusa dal contributo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Ministero del Turismo e la graduatoria definitiva relativa al fondo destinato a interventi di promozione dell'attrattività turistica e di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale. Ha dedotto che la propria domanda di finanziamento, identificata dal numero 49939, fosse stata collocata in posizione deteriore rispetto a quella spettante in base alla corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso pubblico 2024 e dalla relativa lex specialis. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, l'avviso relativo al sorteggio per la determinazione dell'ordine delle valutazioni delle posizioni ex aequo, i verbali della commissione giudicatrice, non conosciuti al momento della proposizione del ricorso, e gli ulteriori atti presupposti, con riserva di motivi aggiunti. Con il ricorso introduttivo era stata altresì proposta, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda avverso il diniego tacito e il successivo riscontro solo formale all'istanza di accesso agli atti. I motivi aggiunti hanno riguardato gli stessi provvedimenti già impugnati. All'udienza camerale la ricorrente ha rinunciato alla domanda di accesso. Il Collegio ha rilevato che le questioni di merito richiedono approfondimento, anche in relazione alla potenziale inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un soggetto qualificabile come controinteressato in senso sostanziale.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Non ha definito nel merito le censure rivolte contro il decreto ministeriale e la graduatoria. Ritenendo necessario un meditato approfondimento delle questioni, compresa la possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica a un controinteressato sostanziale, ha disposto la trattazione sollecita del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. La domanda cautelare è stata quindi accolta nella forma della fissazione dell'udienza di merito, senza una decisione anticipata sulla fondatezza delle doglianze e con regolazione delle spese rinviata al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla domanda di accesso agli atti, alla quale la ricorrente ha rinunciato in camera di consiglio.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, di fissare l'udienza pubblica per la discussione del ricorso invece di adottare una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando direttamente l'udienza pubblica, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza delle censure sostanziali.
  • La verifica della potenziale mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato in senso sostanziale può richiedere un approfondimento incompatibile con una definizione immediata della fase cautelare e può essere rinviata alla trattazione del merito.
  • La rinuncia espressa alla domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. deve essere recepita dal giudice, mentre le spese relative alla fase possono essere riservate alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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