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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 19.06.2020 assunta dal Comune di San Giovanni in Marignano ai sensi dell'art. 13 della L.R. 21.10.2004, n. 23.

Giustizia amministrativa202000551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimozione relativa a una recinzione ritenuta difforme dai titoli edilizi e a insegne pubblicitarie non autorizzate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza comunale deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 13, 15 e 16-bis della l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, dell’art. 7, comma 4, della l.r. n. 15/2013, il difetto di istruttoria e motivazione, l’omessa descrizione delle opere e lo sviamento. Quanto alla recinzione, la ricorrente ha sostenuto che la maggiore altezza fosse stata assentita dalla DIA in variante del 27 settembre 2013 o, comunque, costituisse una difformità di lieve entità, non qualificabile come variazione essenziale e sanzionabile, al più, con una misura pecuniaria. Ha inoltre dedotto che la recinzione non richiedesse permesso di costruire o SCIA. Quanto alle insegne, ha lamentato l’assenza di una descrizione adeguata nell’ordinanza e l’illegittimo esercizio di poteri edilizi, anziché dei poteri previsti dal Codice della strada. Il Comune ha sostenuto che la recinzione, nella conformazione attuale, fosse già stata realizzata prima della DIA e non fosse mai stata assentita, nonché che le insegne fossero prive dell’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della strada.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Quanto alla recinzione, ha annullato l’ordinanza in parte qua, rilevando che il Comune, nell’atto impugnato, si era limitato ad affermare che in diversi punti la recinzione presentava un’altezza superiore a quella prevista nei titoli edilizi, senza indicare né verificare adeguatamente le caratteristiche e la rilevanza edilizia delle difformità. Il Comune aveva prospettato soltanto in giudizio la diversa tesi secondo cui la recinzione, nella sua conformazione attuale, sarebbe stata anteriore alla DIA e quindi integralmente priva di titolo: tale motivazione non poteva integrare postumamente quella dell’ordinanza. Il giudice ha ravvisato incompletezza istruttoria e carenza di motivazione, disponendo il riesame della fattispecie; nella riedizione del potere l’amministrazione dovrà tenere conto della pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9820/2025, richiamata in sentenza, sul regime introdotto dall’art. 7 della l.r. n. 15/2013. Quanto alle insegne, il ricorso è stato respinto: esse non risultavano descritte né indicate nella DIA e la loro collocazione lungo o in vista delle strade richiede l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; nei centri abitati la competenza spetta al Comune, che può diffidare alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o contrari alla disciplina. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    La disposizione costituiva la base normativa dell’ordinanza repressiva, ma il suo concreto presupposto applicativo non è stato adeguatamente istruito e motivato con riferimento alla recinzione.

  • art. 15 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    È stato invocato dalla ricorrente quale regime sanzionatorio applicabile alle parziali difformità, alternativo alla demolizione; il TAR non ha definito nel merito la qualificazione finale dell’intervento, rimettendola al riesame comunale.

  • art. 16-bis l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato tra le norme dedotte, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione decisoria.

  • art. 7, comma 4, l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013

    Rilevante per il regime giuridico della recinzione; il riesame comunale deve conformarsi alle statuizioni del Consiglio di Stato richiamate dal TAR sull’interpretazione della disposizione.

  • art. 23 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)

    La collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione dell’ente proprietario della strada; nei centri abitati la competenza è del Comune. In caso di mezzo privo di autorizzazione o contrario alla disciplina, l’amministrazione può diffidare alla rimozione.

  • art. 53 d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada)

    Richiamato dal Comune in relazione agli adempimenti necessari per l’installazione delle insegne, tra cui autodichiarazione e planimetria; la sentenza fonda tuttavia la legittimità del potere repressivo principalmente sull’art. 23 del Codice della strada.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il deposito di documenti e memorie in vista della trattazione; le parti se ne sono avvalse nel processo.

Massime di principio

  • Un provvedimento repressivo edilizio deve indicare e verificare concretamente le caratteristiche delle opere e delle difformità contestate, in modo da consentire la corretta qualificazione dell’illecito e la scelta della relativa sanzione.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio, mediante una ricostruzione diversa dei fatti e dei presupposti giuridici, la motivazione posta a fondamento del provvedimento repressivo; la motivazione deve risultare dall’atto e da un’istruttoria completa al momento della sua adozione.
  • Quando il giudice annulla un’ordinanza repressiva per incompletezza istruttoria e carenza di motivazione, l’amministrazione può procedere al riesame e alla riedizione del potere, nel rispetto delle statuizioni conformative contenute nella sentenza.
  • La collocazione di insegne o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse richiede l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada; nei centri abitati la competenza autorizzatoria e repressiva spetta al Comune, che può ordinare o diffidare alla rimozione dei mezzi privi di autorizzazione o contrari alla disciplina.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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