Cassazione Penale, Ordinanza n. 01682/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo deduceva l'inosservanza della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo generico, sostenendo che dalla relazione del curatore fallimentare emergerebbero elementi incompatibili con l'elemento soggettivo accertato dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sul dolo generico mirava a una diversa ricostruzione fattuale rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo coerente e privo di vizi logici e giuridici richiamando plurimi indici della sussistenza dell'elemento soggettivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 l. fall.
Richiamato implicitamente attraverso la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, quale reato già ritenuto integrato dai giudici di merito.
art. 606 c.p.p.
Il motivo è stato reputato non consentito in cassazione perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea ai limiti del giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione coerente, logica e immune da vizi giuridici sulla sussistenza del dolo generico, il ricorso che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze è inammissibile.
- La verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo, se sorretta da plurimi indici fattuali e da motivazione adeguata, non può essere rimetterta in discussione in sede di legittimità attraverso censure meramente fattuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01656/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01657/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01659/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01660/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01662/2026 del 15/01/2026
- ordinanza_penale · 15 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01663/2026 del 15/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →