Cassazione Penale, Sentenza n. 21409/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il concorso nel tentativo di estorsione ai danni di un ipermercato, con l'aggravante prevista dall'art. 416‑bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: 1) insufficiente gravità indiziaria perché non emergeva che il suo apporto (procacciamento di recapiti telefonici) fosse concretamente utilizzato dagli autori delle minacce; 2) carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante "metodo mafioso" e della finalità di agevolazione della cosca, dato che dalle intercettazioni non risultava che egli conoscesse l'esistenza o l'identità degli affiliati; 3) inutilità della misura cautelare alla luce dello iato temporale di oltre due anni, del ruolo marginale e occasionale del ricorrente, della sua quasi incensuratezza e del contesto socio‑ambientale degradato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo relativo alla gravità indiziaria ritenendolo fondato e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata. La motivazione del Tribunale è stata giudicata contraddittoria: sebbene emergesse dagli atti l'interesse del ricorrente a partecipare a un programma estorsivo e la possibile disponibilità di recapiti, non risultava provato un contatto diretto con le vittime né che gli autori delle minacce avessero effettivamente utilizzato quei recapiti; anzi le intercettazioni indicavano che altri già disponevano dei numeri e disapprovavano l'interessamento del ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha disposto un supplemento di motivazione e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
L'aggravante per il "metodo mafioso" e la finalità di agevolazione richiede elementi probatori idonei a mostrare non solo l'esistenza di minacce ma anche il collegamento funzionale e conoscitivo dell'indagato con la consorteria; mere intenzioni o disponibilità non provate nell'uso concreto non sono sufficienti per ritenere sussistente l'aggravante
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la competenza per il nuovo giudizio in materia di misure cautelari: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale competente per integrare la motivazione e valutare nuovamente la gravità indiziaria
Massime di principio
- Per disporre o confermare misure cautelari personali è necessaria una gravità indiziaria supportata da un nesso logico tra il contributo attribuito all'indagato e l'effettiva realizzazione dell'evento criminoso; disponibilità o intenzioni non provate nell'uso concreto non bastano
- Quando si invoca l'aggravante di "metodo mafioso" occorre dimostrare elementi che colleghino l'operato dell'indagato alla consorteria (conoscenza, finalità di agevolazione, vincoli di tipo mafioso); assenza di tali elementi indebolisce la sussistenza dell'aggravante
- Contraddizioni o evidenze che indicano che terzi già disponevano degli strumenti (es. numeri telefonici) rendono necessaria una motivazione più approfondita prima di mantenere misure cautelari
- Il decorso del tempo, il ruolo marginale, i rapporti occasionali e l'assenza di precedenti penali sono fattori che devono essere valutati attentamente e possono ridurre la proporzione tra esigenza cautelare e restrizione della libertà personale
- Se la motivazione del giudice del riesame risulta intrinsecamente contraddittoria o insufficiente, la Corte può annullare e rinviare per un supplemento di motivazione piuttosto che confermare la misura sulla base di prove ambigue
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