Cassazione Penale, Sentenza n. 33382/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di truffa per avere usufruito di un soggiorno alberghiero, utilizzando per il pagamento dell'acconto di 1.000 euro e del saldo di 2.092,50 euro carte di credito intestate a terzi, ignari delle operazioni. Le transazioni erano state inizialmente accettate, ma successivamente revocate a seguito del disconoscimento da parte dei titolari delle carte, con conseguente mancato pagamento del corrispettivo alla struttura alberghiera. La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorrente ha dedotto: 1) l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che la condotta integrasse, al più, l'insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., poiché la frode avrebbe inciso soltanto sulla fase solutoria e non sulla formazione della volontà della vittima di concludere il contratto; 2) vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli artifici o raggiri e dell'elemento soggettivo, lamentando che l'utilizzo delle carte non fosse di per sé decettivo, che i contatti con la struttura e la comunicazione dei dati delle carte fossero stati posti in essere da un soggetto qualificatosi come il titolare della prima carta, e richiamando elementi investigativi asseritamente incompatibili con la responsabilità dell'imputato; 3) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, con riferimento allo stato di incensuratezza, alla condotta processuale, al tempo trascorso e alle condizioni economiche; 4) la possibile intervenuta remissione della querela, riservandosi di documentarla. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come truffa, poiché l'intento decettivo si era manifestato già al momento della prenotazione e del pagamento dell'acconto mediante una carta indebitamente utilizzata, inducendo il gestore a concludere il contratto. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato e privo di specificità, in quanto ripropositivo di censure già esaminate in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulle modalità del fatto, sull'intensità del dolo e sulla non tenuità della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che i fatti integrassero l'insolvenza fraudolenta, rilevando che la condotta fraudolenta aveva preceduto e determinato la conclusione del contratto di soggiorno. Ha dichiarato manifestamente infondato il motivo relativo agli artifici e raggiri e all'elemento soggettivo, poiché le sentenze di merito avevano fornito una motivazione logica, completa e non contraddittoria, mentre le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto adeguato il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e sulla gravità concreta della condotta.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La truffa ricorre quando la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze o condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; nel caso concreto, l'utilizzo indebito della carta di credito al momento del pagamento dell'acconto è stato ritenuto artificio idoneo a indurre il gestore a concludere il contratto.
art. 641 c.p.
L'insolvenza fraudolenta si distingue dalla truffa perché consiste nella dissimulazione dello stato reale di insolvenza dell'agente; tale elemento non è stato ravvisato nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma richiamata per dedurre la violazione di legge relativa alla qualificazione giuridica dei fatti e al diniego delle attenuanti generiche.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione soltanto nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali; non consente una nuova valutazione del materiale probatorio o della plausibilità delle ricostruzioni fattuali.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivamente valutabili; non è sufficiente, da solo, lo stato di incensuratezza e il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento prospettato dalla difesa.
Massime di principio
- La truffa si distingue dall'insolvenza fraudolenta perché nella prima la frode incide sulla formazione della volontà della vittima di concludere il rapporto, mediante artifici o raggiri, mentre nella seconda consiste nella dissimulazione dello stato di insolvenza dell'agente e incide sulla fase dell'adempimento.
- L'utilizzo indebito di una carta di credito per il pagamento dell'acconto di una prestazione può costituire un artificio idoneo a integrare la truffa quando, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, induce il contraente a concludere il contratto; il successivo buon esito apparente della transazione non esclude il reato se l'operazione viene poi disconosciuta e il pagamento risulta non effettivo.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa valutazione degli elementi di fatto e delle prove; sono ammissibili soltanto censure riferite alla mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Sono inammissibili o manifestamente infondati i motivi di ricorso per cassazione che riproducono le censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nella valutazione delle prove e la motivazione d'appello si salda a quella di primo grado, esse costituiscono un unico complessivo corpo argomentativo ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato mediante il richiamo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo, alla non tenuità della condotta e all'assenza di elementi positivamente valutabili; non è necessario esaminare singolarmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
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