Cassazione Penale, Sentenza n. 8358/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/04/2023 che aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (del 22/02/2023) riguardante un furgone ritenuto strumento dell'abbandono di rifiuti. La ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per la mancata acquisizione del video pubblicato su Facebook, da cui era partita l'indagine; 2) errata qualificazione giuridica del fatto in quanto la ricorrente non avrebbe mai assunto la qualità di titolare d'impresa o di responsabile di ente, contestando quindi sia il fumus che il periculum necessari per la misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il video Facebook era soltanto lo spunto investigativo e non aveva funzione indiziaria rilevante, mentre l'indagine ha acquisito rilievi di polizia giudiziaria, immagini di videosorveglianza e accertamenti sulla titolarità del furgone che, nei limiti della cognizione sommaria, consentivano di qualificare i rifiuti come provenienti da attività d'impresa ai sensi dell'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e di ricollegare il mezzo alla ricorrente. La mancata formalizzazione della cessione del veicolo non è stata ritenuta valida per esonerare la responsabilità e anzi ha aggravato il pericolo di riutilizzo del mezzo per il trasporto/abbandono di rifiuti. Conseguentemente il sequestro è confermato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2
La condotta di abbandono di rifiuti è stata qualificata come riconducibile all'attività d'impresa (scarti di edilizia e altro materiale provenienti da ristrutturazione), giustificando l'applicazione della norma ai fini del sequestro preventivo del veicolo utilizzato.
cod. proc. pen., art. 325
Il ricorso per cassazione contro il sequestro preventivo di cose (misura reale) è ammesso solo per violazione di legge; la nozione comprende errores in iudicando/in procedendo e vizi motivazionali tali da renderla del tutto carente.
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto l'imputazione delle spese alla ricorrente.
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, citata)
Richiama i limiti della cognizione in sede cautelare e i criteri di valutazione dei vizi che rendono illegittima la motivazione del provvedimento cautelare; utilizzata per precisare il perimetro di sindacabilità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La pubblicazione di un video o di un post sui social network è spesso solo uno spunto per le indagini: se le investigazioni producono autonome risultanze (rilievi di polizia giudiziaria, immagini di videosorveglianza, accertamenti documentali), la mancata acquisizione del materiale social non invalida la misura cautelare.
- Il sequestro preventivo di un mezzo utilizzato per reati ambientali può essere disposto quando, anche in sede sommaria, emergono elementi che collegano il veicolo all'attività illecita (provenienza dei rifiuti, modalità di abbandono, titolarità del mezzo).
- La mera dichiarazione di aver ceduto un veicolo senza formalizzare il passaggio di proprietà non costituisce di per sé esonero di responsabilità; l'omessa formalizzazione può anzi rafforzare il periculum se comporta il rischio di ulteriore utilizzo illecito del mezzo.
- Il sindacato della Corte di cassazione sui sequestri preventivi reali è limitato a vizi di diritto o a gravi carenze motivazionali: per ribaltare la misura è necessario mostrare errori di legge o una motivazione talmente lacunosa da essere incomprensibile o irragionevole.
- Nel valutare la sussistenza di "fumus" e "periculum" in materia ambientale, le Autorità possono considerare sia la natura e quantità dei rifiuti (es. scarti di edilizia riconducibili a impresa) sia il concreto rischio di reiterazione legato alle circostanze materiali (es. custodia del veicolo).
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