Cassazione Penale, Sentenza n. 4776/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta con rito abbreviato per i reati a lei ascritti (art. 648-bis c.p.). I motivi principali: 1) omissione/insufficiente trascrizione delle conclusioni e delle identificazioni delle parti e mancato esame della richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 512-bis c.p.; 2) errata applicazione dell'art. 648-bis anzichè dell'art. 512-bis; 3) travisamento della prova e mancata dimostrazione della sua responsabilità (riferimento a condotte ascritte a terzi, pagamenti in contanti non provati, mancanza di prove su operazioni di riciclaggio, elementi probatori contestati come le captazioni e l'interrogatorio reso); 4) omessa valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso causale; 5) doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'eventuale aggravante ex art. 648, II comma c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati (le conclusioni sono state richiamate in sentenza e il verbale d'udienza non è stato contestato efficacemente), i motivi terzo e quarto non consentiti perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove (ricorso versante in fatto senza confronto efficace con la motivazione di merito) e il quinto motivo atecnico e generico. Conseguentemente il giudicato di merito è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. (condanna per ricorso inammissibile).
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma del reato contestato (riciclaggio); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici e l'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, confermando la qualificazione giuridica applicata in merito
art. 512-bis cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa e dalla Procura generale per una possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte ha giudicato infondata la richiesta di riqualificazione in cassazione, ritenendo che la riqualificazione proposta non fosse adeguatamente sostenuta e che il giudice di merito avesse motivato sul punto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite alla motivazione richiesta in cassazione: la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari per la decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda spettante
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure generiche sulla mancata trascrizione o sulla qualificazione giuridica, prive di concreto confronto con la motivazione, sono inammissibili
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riformulare una diversa ricostruzione dei fatti: le contestazioni di fatto devono dimostrare errori logici, contraddizioni o mancanze motivazionali nel giudizio di merito
- La richiesta di riqualificazione del fatto (es. applicazione di un diverso articolo) deve essere adeguatamente articolata e confrontata con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di argomentazioni specifiche rende la censura inefficace
- Per ottenere l'annullamento per nullità (es. omissione di trascrizione delle conclusioni) occorre dimostrare la nullità concreta e la sua incidenza sul giudizio; mere enunciazioni astratte non sono sufficienti
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (concessione di attenuanti, quantificazione della pena) sono spesso ritenute atecniche se non dimostrano arbitrio o illogicità nella motivazione della determinazione della pena
- Il ricorso inammissibile può essere sanzionato con condanna alle spese e pagamento di somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione
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