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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4776/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna inflitta con rito abbreviato per i reati a lei ascritti (art. 648-bis c.p.). I motivi principali: 1) omissione/insufficiente trascrizione delle conclusioni e delle identificazioni delle parti e mancato esame della richiesta di riqualificazione del fatto ex art. 512-bis c.p.; 2) errata applicazione dell'art. 648-bis anzichè dell'art. 512-bis; 3) travisamento della prova e mancata dimostrazione della sua responsabilità (riferimento a condotte ascritte a terzi, pagamenti in contanti non provati, mancanza di prove su operazioni di riciclaggio, elementi probatori contestati come le captazioni e l'interrogatorio reso); 4) omessa valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso causale; 5) doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'eventuale aggravante ex art. 648, II comma c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e manifestamente infondati (le conclusioni sono state richiamate in sentenza e il verbale d'udienza non è stato contestato efficacemente), i motivi terzo e quarto non consentiti perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove (ricorso versante in fatto senza confronto efficace con la motivazione di merito) e il quinto motivo atecnico e generico. Conseguentemente il giudicato di merito è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. (condanna per ricorso inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma del reato contestato (riciclaggio); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi tipici e l'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, confermando la qualificazione giuridica applicata in merito

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata dalla difesa e dalla Procura generale per una possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte ha giudicato infondata la richiesta di riqualificazione in cassazione, ritenendo che la riqualificazione proposta non fosse adeguatamente sostenuta e che il giudice di merito avesse motivato sul punto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale limite alla motivazione richiesta in cassazione: la Corte ha motivato nei limiti strettamente necessari per la decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda spettante

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure generiche sulla mancata trascrizione o sulla qualificazione giuridica, prive di concreto confronto con la motivazione, sono inammissibili
  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito o per riformulare una diversa ricostruzione dei fatti: le contestazioni di fatto devono dimostrare errori logici, contraddizioni o mancanze motivazionali nel giudizio di merito
  • La richiesta di riqualificazione del fatto (es. applicazione di un diverso articolo) deve essere adeguatamente articolata e confrontata con la motivazione del giudice di merito; l'assenza di argomentazioni specifiche rende la censura inefficace
  • Per ottenere l'annullamento per nullità (es. omissione di trascrizione delle conclusioni) occorre dimostrare la nullità concreta e la sua incidenza sul giudizio; mere enunciazioni astratte non sono sufficienti
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (concessione di attenuanti, quantificazione della pena) sono spesso ritenute atecniche se non dimostrano arbitrio o illogicità nella motivazione della determinazione della pena
  • Il ricorso inammissibile può essere sanzionato con condanna alle spese e pagamento di somme alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre cassazione

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