Sentenza n. 1293/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Palermo n. 2058/2025 relativo alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del TAR Palermo n. 2058 del 17 settembre 2025, divenuta definitiva e notificata ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’adempimento, aveva condannato l’Amministrazione alla rifusione di euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge, ma che tale statuizione non era stata eseguita. Ha chiesto l’ordine di pagamento entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accertato che il giudicato era definitivo e non era stato eseguito con riferimento alla condanna alle spese. Ha quindi accolto il ricorso quanto all’obbligo di pagamento e ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi al capo non ottemperato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di Palermo, con facoltà di delega, stabilendo che, decorso inutilmente il termine, il commissario provveda entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta formale della ricorrente, previa attestazione dell’inottemperanza, con spese a carico dell’Amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il Collegio ha ritenuto ampiamente satisfattivo il tasso di interesse applicabile al ritardo, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza. L’Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 300,00, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.
La sentenza è pronunciata nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è stata richiesta dalla ricorrente, ma non è stata applicata perché il Collegio ha ritenuto già ampiamente satisfattivo il tasso di interesse dovuto per il ritardo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una statuizione definitiva di condanna al pagamento delle spese di lite legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione debitrice di adempiere entro un termine determinato.
- In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla formale richiesta della parte creditrice e all’attestazione della scadenza del termine assegnato senza adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il giudice ritenga che gli interessi dovuti per il ritardo, decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo, offrano già una tutela ampiamente satisfattiva.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato.
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