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Sentenza

Sentenza n. 2468/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento: - della deliberazione del C.C. n. 48 del 17 luglio 2023, notificata ai ricorrenti in data 29 maggio 2025, con la quale: i) veniva approvato il progetto definitivo riguardante il “completamento della viabilità stradale di Via delle Cese” ad Ariccia, ii) dichiarata la pubblica utilità dell’intervento e iii) disposta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; - della nota a firma del Dirigente dell’Area II del Comune di Ariccia, trasmessa a mezzo PEC del 21 maggio 2025 (busta di trasporto Prot.n.0019178/2025), con la quale veniva comunicata la conclusione della procedura finalizzata alla imposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 10,12 e 17 del D.P.R. 327/01;

Giustizia amministrativa202508394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare che ha approvato il progetto definitivo per il completamento della viabilità stradale, dichiarato la pubblica utilità dell’intervento e apposto il vincolo preordinato all’esproprio, nonché la comunicazione di conclusione della relativa procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi all’esproprio di un’area già utilizzata dall’Amministrazione, dal 1981, come sedime viario. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR che aveva annullato diversi atti presupposti, richiamati anche nella deliberazione impugnata. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 10 del d.P.R. 327/2001, sostenendo che l’annullamento della precedente deliberazione consiliare di ratifica di un accordo di programma, comportante variante urbanistica, avrebbe imposto la stipula di un nuovo accordo di programma e non la mera approvazione consiliare del progetto definitivo. Con il terzo motivo hanno contestato, in radice, la possibilità di avviare un nuovo procedimento espropriativo, poiché il bene era stato già oggetto di occupazione di fatto, con realizzazione e destinazione a viabilità pubblica, senza un valido provvedimento ablatorio; pendeva inoltre un giudizio risarcitorio e restitutorio dinanzi al Tribunale ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione consiliare n. 48 del 17 luglio 2023. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendo pacifico che l’area fosse utilizzata come sedime viario dal 1981 e che la nuova procedura espropriativa fosse stata avviata per regolarizzare tale situazione di fatto. Ha ritenuto illegittimo utilizzare l’ordinario procedimento espropriativo per sanare un’occupazione usurpativa già consumata, poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto alternativamente restituire il bene, con il risarcimento dei danni, oppure valutare l’adozione del provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, ove ne ricorressero i presupposti. La conoscenza dello stato dei luoghi da parte degli acquirenti non escludeva la loro tutela nei confronti dell’Amministrazione, poiché l’acquirente subentra nella posizione dominicale e può opporsi agli atti amministrativi illegittimi adottati quando è proprietario. Le ulteriori censure sulla variante urbanistica sono state assorbite per carenza di utilità, essendo comunque preclusa l’attivazione del procedimento espropriativo ordinario nel caso concreto. Il TAR ha inoltre osservato, ad abundantiam, che il primo motivo appariva fondato, in quanto la deliberazione impugnata richiamava come presupposti atti integralmente annullati da una precedente sentenza passata in giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre oneri di legge e contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con la società non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    procedimento di espropriazione deve avvenire in buona e dovuta forma

    In presenza di un’occupazione di fatto, la tutela della proprietà impone che l’Amministrazione regolarizzi la situazione mediante restituzione e risarcimento oppure, se ne ricorrono i presupposti, mediante acquisizione sanante; non è consentito utilizzare una nuova espropriazione ordinaria per sanare l’illecito pregresso.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Costituisce lo strumento che l’Amministrazione può valutare, in presenza dei relativi presupposti, per acquisire al patrimonio pubblico il bene già utilizzato sine titulo, in alternativa alla restituzione e al risarcimento.

  • artt. 10 e 12 d.P.R. 327/2001

    Le disposizioni sul vincolo preordinato all’esproprio e sulla dichiarazione di pubblica utilità non consentono di avviare un ordinario procedimento ablatorio quando l’opera sia già stata realizzata su un bene oggetto di occupazione usurpativa.

  • art. 17 d.P.R. 327/2001

    La comunicazione e gli adempimenti previsti nell’ambito del procedimento espropriativo non possono legittimare ex post un’occupazione di fatto già verificatasi in assenza di valido titolo ablatorio.

Massime di principio

  • Quando un’opera pubblica è già stata realizzata su un bene privato in assenza di un valido ed efficace provvedimento ablatorio, l’Amministrazione non può avviare un ordinario procedimento espropriativo per regolarizzare o sanare la situazione di fatto e sottrarsi alle conseguenze risarcitorie dell’occupazione usurpativa.
  • In presenza di un’occupazione usurpativa, l’Amministrazione deve scegliere tra la restituzione del bene, accompagnata dal risarcimento dei danni, e l’adozione, ove ne ricorrano i presupposti, del provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001.
  • La conoscenza dello stato di fatto del bene da parte dell’acquirente non elimina i suoi poteri dominicali nei confronti dell’Amministrazione: l’acquirente, quale proprietario al momento dell’adozione degli atti, è legittimato a contestare gli atti amministrativi illegittimi incidenti sul bene.
  • Il richiamo, in un provvedimento amministrativo, di atti presupposti integralmente annullati con sentenza passata in giudicato può determinare l’illegittimità derivata del provvedimento successivo e, ove ricorrano i presupposti, la violazione o elusione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàOccupazione illegittima e acquisizione sanantePiani regolatori e variantiGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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