Sentenza n. 541/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro n. 1780 del 1° ottobre 2024, , notificata in forma ex lege esecutiva in pari data, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1780 del 1° ottobre 2024, concernente il pagamento di somme in favore della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, n. 1780 del 1° ottobre 2024, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato il 18 aprile 2025. Ha dedotto l'integrale inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi pecuniari derivanti dal titolo giudiziale e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa, in prospettiva, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, anche in considerazione del fatto che, in vicende analoghe, il ritardo era stato ricondotto a carenze di organico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e riservando, ove necessario, l'adozione di ulteriori misure esecutive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento degli obblighi derivanti da un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di eseguirlo pienamente entro un termine determinato.
- L'ordine di pagamento delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato costituisce misura di esecuzione del giudicato e può essere rivolto all'Amministrazione rimasta inadempiente.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a un momento successivo, condizionandola alla persistente inosservanza dell'ordine di esecuzione dopo la scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
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